14 giugno 2017
– Avv. Manuel Capurro – © RIPRODUZIONE RISERVATA per Newsletter AIDP
Pubblichiamo la newsletter di AIDP – Associazione Italiana per la Direzione del Personale, contenente gli atti, elaborati, slides, e filmati delle interviste, relative al Convegno del 14 giugno 2017 dal titolo “L’Amministratore di Società: profili di diritto del lavoro e societario”.
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La natura del rapporto dell’Amministratore di società
Nella figura dell’Amministratore di società di capitali si intersecano problematiche che interessano contemporaneamente il Diritto Societario ed il Diritto del Lavoro, con esiti che si rivelano sovente conflittuali, piuttosto che capaci di realizzare una soddisfacente sintesi delle diverse prospettive lavoristica e societaria.
Al riguardo, bisognerebbe in primo luogo riconoscere che l’Amministratore è disciplinato in termini normativi dal Diritto Societario, che ha elaborato la disciplina di tale figura regolandone compiutamente tutti gli aspetti, dalla nomina alla durata, dalle funzioni ai poteri di rappresentanza, dalla cessazione alla sostituzione, dal compenso alla responsabilità. Tale circostanza non dovrebbe impedire al diritto del lavoro di interrogarsi in modo problematico su tale sulla posizione giuridica dell’Amministratore, che è senz’altro un soggetto che presta un’attività lavorativa in favore della società per cui opera – e a volte del Gruppo – e che è spesso anche un lavoratore dipendente della stessa.
In questa ottica assume particolare rilievo la recente Sentenza n. 1545/2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella quale è esaminato il problema della ricostruzione del rapporto esistente tra l’Amministratore e la società.
Nel suo esame della figura dell’amministratore di società di capitali, la Cassazione esamina puntualmente le due teorie che si sono sempre fronteggiate a livello giurisprudenziale e dottrinario in relazione alla ricostruzione dei rapporti esistenti tra amministratore e società: teoria organica e teoria contrattualistica.
Secondo la teoria organica il rapporto tra Amministratori e società non può essere configurato in termini contrattuali, ma secondo il diverso meccanismo della immedesimazione organica.
In altre parole la persona fisica nominata o eletta a far parte dell’organo amministrativo di una società di capitali, con l’accettazione della carica si immedesima organicamente nella società acquisendo tutti i poteri e i doveri che per legge e per statuto sono attribuiti all’Organo. Questa immedesimazione non avviene attraverso la stipulazione di un contratto, ma sulla base di una nomina accettata.
Secondo la teoria contrattualistica, invece, gli Amministratori e la società sono due soggetti distinti, legati tra loro da un vero e proprio contratto. Quale sia questo contratto dipende dall’interprete o dal giudice: si parla al riguardo di (i) negozio sui generis (non riconducibile a specifiche figure negoziali, ma assimilabile di volta in volta a questo o a quel contratto con profili di atipicità); (ii) mandato; (iii) lavoro subordinato; (iv) prestazione d’opera professionale; (v) collaborazione coordinata e continuativa (in epoca più risalente Cassazione Sezioni Unite 10680/1994).
Le implicazioni giuslavoristiche saranno affrontate dai Colleghi ma è intuitivo che, prevalendo attualmente la teoria organica è escluso l’inquadramento del rapporto di amministratore nell’ambito del rapporto di lavoro, mentre non può escludersi che al rapporto organico si affianchi – in diverse forme e declinazioni – un rapporto di lavoro relativo a diversi compiti e mansioni.