– Giugno 2017 – di Filippo Capurro – © RIPRODUZIONE RISERVATA
Dal 23 giugno è in vigore la norma che introduce il nuovo “lavoro occasionale” che nella logica del legislatore dovrebbero sostituire i voucher abrogati qualche mese fa (L. 24/2017) al fine di evitare il referendum della Cgil sul Jobs act.
Cerchiamo in pochi passaggi di vedere di cosa si tratta.
1. Nozione
Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti e alle condizioni previste dalla normativa.
Si tratta di una forma di lavoro subordinato, da non confondersi con le prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
2. Riferimenti normativi
L’istituto è introdotto dal nuovo art. 54 bis del Decreto Legge n. 50/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, conferito con modificazioni con la Legge n. 96 del 21 giugno 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017.
3. I destinatari
Vengono sostanzialmente previste due tipologie di voucher, uno per le famiglie e altro per le imprese.
Committente persona fisica non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa
Viene istituito il Libretto Famiglia (titoli di pagamento tipo voucher di € 10 all’ora, oltre ad un importo di € 2 per contributi INPS, premio INAIL e oneri gestionali).
L’utilizzatore che intenderà usufruire di prestazioni di lavoro occasionali potrà acquistare, attraverso una piattaforma informatica INPS o presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, per il pagamento di prestazioni rese da uno o più lavoratori per piccoli lavori domestici (pulizia, giardinaggio, etc.), assistenza domestica a bambini, disabili, anziani o infermi, insegnamento privato.
Imprese e professionisti
E’ vietato il il ricorso al contratto di prestazione occasionale per i seguenti soggetti:
- utilizzatori che occupano più di 5 dipendenti;
- le imprese edili ed affini;
- le imprese agricole, salvo che per attività agricole rese da soggetti non iscritti nell’anno precedente all’anagrafe dei lavoratori agricoli e rese da titolari di pensione di vecchiaia/invalidità, da giovani under 25 iscritti ad un regolare ciclo di studi scolastico o universitario, persone disoccupate e percettori di prestazioni integrative di salario;
- nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Amministrazioni pubbliche
L’utilizzo di lavoratori occasionali è limitato ad esigenze temporanee o eccezionali, nell’ambito della realizzazione di progetti speciali, per lo svolgimento di lavoro d’emergenza o di solidarietà e per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
4. Limiti
Economici
Esistono tetti di uso in ciascun anno civile (1° gennaio- 31 dicembre)
- limite di € 5.000,00 all’anno per il committente;
- limite di € 5.000,00 all’anno per il lavoratore;
- limite di € 2.500,00 per prestazioni svolte da ogni prestatore in favore del medesimo committente.
Ai fini del raggiungimento del plafond, i compensi erogati a particolari soggetti, possono essere computati al 75%. Rientrano nell’eccezione, i corrispettivi per prestazioni rese da:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. [In quest’ultimo caso, per bilanciare, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di lavoro accessorio].
Temporali
C’è un limite di durata della prestazione di 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.
Divieti
Impossibilità di ricorrere al lavoro occasionale con i soggetti che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il prestatore;
Sanzioni
Attenzione perché in caso di superamento dei limiti di importo stabiliti dalla normativa o nel caso di prestazioni di durata pari o superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro occasionale si trasformerà in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
5. Compensi e costi
Ad eccezione della disciplina prevista dal Libretto Famiglia, il lavoratore occasionale ha diritto ad un compenso minimo pari a 9 euro; nel settore agricolo la retribuzione minima è calcolata seguendo le indicazioni del Contratto Collettivo Nazionale.
L’utilizzatore è tenuto a versare – essendo integralmente a suo carico – i contributi alla Gestione Separata INPS, applicando un’aliquota del 33% e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5% del compenso.
Resta l’esenzione ai fini fiscali dei compensi percepiti dal prestatore; gli stessi non incidono sullo status di disoccupato, mentre rilevano ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
6. Modalità di gestione ed adempimenti
Per accedere al lavoro occasionale gli utilizzatori e i prestatori dovranno collegarsi (registrandosi) con un’apposita piattaforma telematica dell’INPS.
Gli adempimenti potranno essere svolti anche tramite un consulente, intermediario abilitato.
Gli utilizzatori e i prestatori devono obbligatoriamente iscriversi ad una piattaforma informatica, anche per il modello F24, ma in tal caso è esclusa la possibilità di compensare i crediti.
L’utilizzatore dovrà, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunicare i dati anagrafici del prestatore, il compenso pattuito, il luogo e la durata di svolgimento della prestazione.
Il prestatore riceverà, a mezzo SMS o e-mail, la comunicazione inviata al committente.
L’utilizzatore sarà poi tenuto, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione e attraverso la medesima piattaforma o via Contact center, a comunicare i dati anagrafici e identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione, l’oggetto della prestazione, la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai tre giorni, il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.
È possibile revocare la dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.
Nel caso di mancata comunicazione della prestazione lavorativa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, per un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera.
Il lavoratore occasionale sarà retribuito dall’INPS, il giorno 15 del mese successivo alla prestazione lavorativa, con accredito sul conto corrente dichiarato durante l’iscrizione alla piattaforma informatica INPS.
7. Conclusioni
Nell’insieme si tratta di un istituto interessante, soprattutto per l’utente famiglia, ma in tutta evidenza sensibilmente più limitato rispetto ai voucher tradizionali.