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In forza della legge di stabilità 2018, sarà in vigore dal 1° luglio 2018 l’obbligo per i datori di lavoro e committenti privati di provvedere al pagamento delle retribuzioni con modalità e forme che escludano l’uso del contante.

Non è chiara la sorte delle some di somme non retributive, quali ad esempio i rimborsi spese, per i quali si suggerisce comunque di evitare il contante.

Saranno dunque ammessi:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Viene espressamente escluso che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga costituisca prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

La norma si applica a:

  • rapporti di lavoro subordinato;
  • rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Rimangono invece esclusi dall’ambito di applicazione della norma:

  • i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni
  • i rapporti di lavoro degli gli addetti a servizi familiari e domestici (ad esempio colf e badanti).

E’ prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 5.000,00 per il datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui sopra.

La parte di interesse della L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di stabilità 2018)

910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: 

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; 

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; 

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento e’ il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di eta’ non inferiore a sedici anni.”

911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato

912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalitàdi svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. 

913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, ne’ a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.”