– Settembre 2017 – Manuel Capurro –
L’Italia ha sottoscritto nel mese di Giugno la “Multilateral Convention To Implement Tax Treaty Related Measures To Prevent Base Erosion And Profit Shifting“, predisposta in sede OCSE al fine di consentire agli Stati tra loro legati da convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione, di modificare tali convenzioni al fine di reprimere alcuni fenomeni elusivi (in particolare, il treaty shopping e il treaty abuse).
Attualmente la suddetta Convenzione, elaborata nell’ambito della OECD/G20 BEPS Project, risulta sottoscritta da 68 Stati (tra cui Germania, Svizzera, Regno Unito e Hong Kong).
Il meccanismo di funzionamento della Convenzione risulta estremamente elastico, lasciando un ampia libertà agli Stati tra loro legati da Convenzioni contro la doppia imposizione, di adottare tutte (o soltanto alcune delle norme convenzionali) al fine di consentire che le convenzioni tra loro in vigore vengano modificate con l’adozione di specifiche norme finalizzate alla repressione di alcuni fenomeni elusivi.
Di particolare significato nell’ambito delle norme Convenzionali sono le disposizioni recate dagli articoli 7 e 10 che, al fine di arginare i fenomeni di treaty shopping e di treaty abuse, da un lato (articolo 7) introducono una norma generale antiabuso, mentre dall’altro (articoli 7 e 10) specificano i requisiti che un soggetto deve possedere per essere considerato “residente” di uno Stato contraente o “stabile organizzazione” in uno Stato contraente e, consequenzialmente, titolato ai benefici convenzionali.
La norma generale antiabuso prevista dall’articolo 7, rubricata “Prevention of Treaty abuse“, rispecchia nella sua parte generale la legislazione ed i principi giurisdizionali che si sono andati affermando negli ultimi anni sia a livello nazionale che a livello internazionale (nella UE soprattutto attraverso la giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia).
Essa, infatti, prevede, con una formulazione assai generica che “Notwithstanding any provisions of a Covered Tax Agreement [cioè del Trattato contro la doppia imposizione modificato sulla base della multilateral Convention], a benefit under the Covered Tax Agreement shall not be granted in respect of an item of income or capital if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of the Covered Tax Agreement” (grassetto aggiunto).
Benché il recupero di base imponibile attraverso la repressione di fenomeni abusivi assuma una notevole importanza per tutti gli Stati, soprattutto nell’attuale momento congiunturale, è tuttavia evidente che il modello convenzionale dell’OCSE su cui sono basati i trattati contro le doppie imposizione attualmente in vigore, risente sempre di più del cambiamento della struttura dell’economia globale, soprattutto in relazione a settori dell’economia (quali la c.d. web economy) che non esistevano neppure quando i principi fondamentali dei modelli convenzionali OCSE contro la doppia imposizione furono elaborati, con il risultato che attualmente non si tratta soltanto di reprimere eventuali abusi, ma di ripensare lo stesso modello convenzionale per rendere più coerente la tassazione con il luogo di effettiva creazione del valore aggiunto economico risultante dall’attività economica. E’ su tale strada (effettivamente assai impervia) che ci si dovrà muovere se si vuole davvero riequilibrare un sistema che risulta palesemente non più adeguato all’evoluzione economica del XXI secolo.
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