– Settembre 2017 –
di Filippo Capurro – © RIPRODUZIONE RISERVATA PER AGI AVVOCATI GIUSLAVORISTI ITALIANI
Da oggi 09/09/2017 entra in vigore il DM Ministero dello Sviluppo 7 giugno 2017, n. 122, in materia dei c.d. ticket restaurant. Diverse le novità di interesse per aziende, lavoratori ed esercenti.
Vediamole brevemente in sintesi la disciplina.
1.
Il buono pasto, che implica un beneficio di esenzione fiscale e contributiva, può essere utilizzato nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto), a tempo pieno o parziale, nonché di un rapporto di collaborazione anche non subordinato, al quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto.
2.
Il c.d. “valore facciale” del buono pasto è di € 5,29 o di € 7 se elettronico (inclusivi d’IVA).
3.
I ticket sono utilizzabili solo dal titolare.
4.
Mentre finora, almeno sulla carta, si poteva usare solo un ticket alla volta, quindi per un valore massimo di 5,29 euro se il buono è cartaceo e di 7,00 euro se è elettronico (inclusivi d’IVA), da oggi è ammessa la cumulabilità fino a otto.
Le implicazioni positive per gli acquisti nei supermercati e nei ristoranti sono evidenti.
5.
Oltre a bar, ristoranti, negozi e supermercati, i buoni pasto saranno spendibili presso agriturismi, ittiturismi, mercati e in tutte quelle attività di vendita effettuate direttamente dal produttore.
6.
Rispetto al passato viene soppresso il riferimento alle modalità di utilizzo che in precedenza doveva avvenire durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva. Sarà dunque possibile l’utilizzo in qualsiasi giorno dell’anno, anche a distanza di mesi dal ricevimento e persino nell’anno successivo se i buoni non sono ancora scaduti.
7.
Il DM peraltro stabilisce il diritto per l’esercente di siglare con la società che emette il ticket solo un’offerta base, senza servizi e costi aggiuntivi, con la decorrenza degli interessi di mora per i pagamenti effettuati oltre 30 giorni dal termine (che può essere la semplice richiesta di pagamento) salvo diversa intesa tra le parti (nel rispetto del d.lgs. 231/2002).
Scarica il DM Ministero dello Sviluppo 7 giugno 2017, n. 122
(Foto by Pixabay)