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Licenziato per giusta causa chi, fingendo di essere depresso, effettua molte e lunghe telefonate per sentire voci amiche e alleviare i momenti difficili della giornata. Ma anche laddove la depressione non fosse una scusa, ma una patologia di cui soffre seriamente il dipendente e per motivi di lavoro, non si può giustificare l’uso illecito dei mezzi aziendali che comporta all’azienda un grave danno economico (Cassazione 12 febbraio 2018 n. 3315).

A giudizio di chi scrive rilevante potrebbe anche rivelarsi la sottrazione di tempo lavorativo alle incombenze di lavoro, ove ciò si verifichi.

In passato è stato ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che utilizzava il telefono aziendale per chiamate intercontinentali di natura personale e che, per nascondere la propria responsabilità, si serviva di più linee fisse in modo da dissimularne i costi (Cassazione  25 agosto 2016 n. 17324).

Attenzione però all’onere della prova. Il datore di lavoro è infatti tenuto a dimostrare al giudice l’uso abusivo del telefono aziendale. Sulla scorta di tale principio la Cassazione ha annullato il licenziamento disciplinare comminato da un’azienda a un proprio dipendente per uso eccessivo del telefonino aziendale per scopi personali. Nella specie, il datore di lavoro era tenuto a presentare i tabulati telefonici per dimostrare l’abuso, ma non lo ha fatto (Cassazione 16 agosto 2016 n. 17108).

Ricordiamoci sempre che il licenziamento per una simile motivazione ha carattere disciplinare; pertanto lo stesso deve essere preceduto da una idonea procedura disciplinare, come previsto dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970).