L’INPS, con il messaggio n. 369 del 26 gennaio 2018, fornisce alcuni chiarimenti riguardo l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpi nell’ipotesi di dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale in seguito al rifiuto del trasferimento ad altra sede distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
In ordine al requisito dell’involontarietà dello stato di disoccupazione, quale condizione per il riconoscimento dell’indennità NASpi, viene ricordato che in talune ipotesi, in cui la cessazione del rapporto di lavoro non consegue ad un atto unilaterale del datore di lavoro, è consentito il riconoscimento del trattamento.
Pertanto lo stato di disoccupazione involontaria, ai fini della concessione della NASpI, sussiste nel ipotesi di:
- dimissioni per giusta causa, e cioè in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro;
- nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in cui le parti optano per la risoluzione consensuale in esito alla procedura di conciliazione di cui all’art. 7 L. 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012;
- in esito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede distante oltre 50 km dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. In quest’ultimo caso la volontà del lavoratore di cessare il rapporto di lavoro viene considerata irrilevante in quanto indotta da notevoli variazioni delle condizioni di lavoro.
Scarica il Messaggio INPS 26 gennaio 2018 n. n. 369