Con circolare Circolare del 19 febbraio 2018 n. 5, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dato “Indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970”
La circolare muove dalla premessa che i limiti all’utilizzo delle varie strumentazioni siano necessariamente correlati alle specifiche ragioni giustificatrici individuate dall’impresa.
Se sussistono finalità che giustificano il controllo l’impianto di videosorveglianza di cui si chiede l’installazione può anche inquadrare direttamente i lavoratori, senza che sia necessario introdurre limitazioni quali l’angolo di ripresa della telecamera o l’oscuramento del volto dell’operatore.
Si può evitare di specificare il posizionamento predeterminato delle telecamere e l’esatto numero degli impianti da installare, anche in considerazione del rilievo per cui l’ubicazione di merci e impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni in ambito aziendale.
In relazione alla tutela del “patrimonio aziendale” che giustifica l’installazione degli impianti di videosorveglianza occorre verificare la ricorrenza della finalità giustificatrice dichiarata e il rispetto dei principi di proporzionalità, correttezza e non eccedenza previsti dal Garante della Privacy.
Pertanto i dispositivi che si attivano quando sono presenti in azienda lavoratori sono legittimi solo se siano state rilevate specifiche anomalie e dopo che siano state esperite altre misure di prevenzione meno invasive per i lavoratori.
La circolare tratta anche le tecnologie video ip, che consentono il trasferimento dei dati video e audio in formato digitale; l’Ispettorato ammette l’utilizzo di queste tecnologie da postazione remota solo “in casi eccezionali debitamente motivati” evidenziando che l’accesso alle immagini registrate va tracciato in modo che i relativi log di accesso siano conservati per un periodo non inferiore a sei mesi.
Viene ammessa l’installazione sulle macchine di sistemi di riconoscimento biometrico, ad esempio per l’accesso ad aree sensibili.
Rientrando tra gli strumenti indispensabili “a rendere la prestazione lavorativa” non necessitano della procedura autorizzativa.