Le penali per inadempimenti dell’utilizzatore nei contratti di leasing traslativo sono sempre sindacabile dal giudice sulla base dei criteri stabiliti dall’Art. 1526 Codice Civile, stante il riferimento alla locazione di cui al 3° comma, ed al fine di evitare l’indebita guadagno della parte concedente per effetto dell’acquisizione sia dei corrispettivi della locazione, sia del bene oggetto del contratto, laddove una parte dell’intrinseco valore di quest’ultimo risulti già inglobata negli importi dei canoni. E’ quanto ha deciso il Tribunale di Rimini in una vertenza che vedeva opposta la Mercedes Benz Financial Service Italia S.p.A. ad un utilizzatore.