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Il servizio offerto tramite l’App UberPop si differenzia dalle reali forme di car sharing o car pooling, ma rientra nella nozione di “trasporto pubblico non di linea” fissata dall’art. 1, comma 1, della Legge 21/1992, reso in concreto senza l’osservanza delle norme primarie e secondarie previste per il trasporto pubblico a tutela dei consumatori, e configura pertanto una forma di concorrenza sleale ai sensi dell’Art. 2598, n. 3, Cod. Civ..

Tale violazione è da imputarsi a tutte le società del Gruppo UBER coinvolte nella organizzazione del servizio, e che sovraintendono all’intera “filiera commerciale” di UberPop in Italia, come pure ai drivers in concreto eroganti il servizio.
E’ quanto deciso dal Tribunale di Torino, Sezione Specializzata Impresa, con Sentenza 1° Marzo 2017.