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Le dimissioni rassegnate dal lavoratore sono annullabili per violenza morale ove siano determinate da una condotta intimidatoria, oggettivamente ingiusta, tale da costituire una decisiva coazione psicologica: con accertamento da parte del giudice di merito incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio, risolvendosi in un giudizio di fatto: ne consegue che sono valide le dimissioni del dipendente rassegnate sotto la minaccia di un licenziamento per giusta causa e di azione risarcitoria plausibili per la gravità dei fatti commessi dal lavoratore (Cass. 23 marzo 2017 7523).