– Luglio 2017 –
Con la recente Sentenza del 22 Giugno 2017 n. 15470, la Corte di Cassazione conferma l’intervenuta adozione a livello giurisprudenziale della c.d. business judgment rule in materia di responsabilità degli amministratori di società, in relazione al compimento di atti di gestione rivelatisi dannosi per la stessa.
Nella sostanza la Corte di Cassazione conferma la generale insindacabilità nel merito degli atti di gestione degli amministratori, nel limite però della necessaria valutazione di ragionevolezza dell’atto gestorio, da effettuarsi sulla base della situazione conoscitiva dell’amministratore al momento del compimento dell’atto (c.d. prognosi postuma), e senza dimenticare la imprescindibile esigenza che l’amministratore agisca diligentemente (nel caso esaminato dalla Corte il criterio applicabile era ancora quello ante riforma della diligenza del mandatario), cioè con l’adozione delle cautele, il compimento delle verifiche e l’assunzione delle informazioni necessarie in relazione alla natura dell’atto da compiere.
In in ottica di diritto vigente si deve ricordare come ai sensi dell’Art. 2392 c.c. la diligenza dell’amministratore (almeno della S.p.A.) sia parametrata alla natura dell’incarico e delle specifiche competenze dello stesso amministratore e come, in ogni caso, l’amministratore sia sempre tenuto ad agire informato (Art. 2381 c.c.).
Non si deve, infine, dimenticare come il benefico della limitata sindacabilità nel merito delle decisioni di gestione compiute dagli amministratori previsto dalla business judgment rule, come giurisdizionalmente introdotta nell’ordinamento italiano, non possa essere riconosciuto agli amministratori che abbiano agito con finalità estranee all’interesse sociale, ovvero in conflitto di interesse con la società o, ancora, con dolo in danno della stessa.