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– Luglio 2017 –

Deve ritenersi valido il licenziamento intimato al lavoratore a mezzo dell’applicazione di messaggistica per smartphone cd. “WhatsApp” in quanto assolve l’onere della forma scritta, trattandosi di documento informatico che il destinatario ha con certezza imputato al datore di lavoro, tanto da provvedere a formulare tempestiva impugnazione stragiudiziale, laddove non sussiste per il datore l’onere di adoperare formule sacramentali potendo la volontà di licenziare essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara.

Ne consegue che i termini di decadenza sostanziali e processuali decorrono dalla data di invio e ricezione del messaggio “WhatsApp”.

Scarica l’ordinanza Trib. Catania 27 giugno 2017 est. Fiorentino

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