– Ottobre 2017 –
È prevista per il prossimo 12 ottobre l’entrata in vigore del nuovo obbligo di comunicazione degli infortuni, già disciplinato con l’emanazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 25 maggio 2016, n. 183, che dando attuazione al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (cd. SINP, la nuova “anagrafe della sicurezza sul lavoro” già prevista dall’art. 8, co. 4, d.lgs. n. 81/2008), ha reso operativo anche l’obbligo di comunicazione all’Istituto assicuratore degli infortuni con assenza di almeno un giorno (escluso quello dell’evento), secondo quanto stabilito dall’art. 18, co. 1, lett. r), d.lgs. n. 81/2008.
L’obbligo, la cui entrata in vigore originariamente prevista per lo scorso 12 aprile era stata prorogata dalla legge n. 19/2017 di conversione del cd. decreto mille-proroghe 2016 proprio al prossimo 12 ottobre, è previsto esclusivamente a fini statistici ed informativi, poiché a fini assicurativi rimane fermo il già noto obbligo di denuncia circoscritto agli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni. Per mezzo di tale previsione si è così inteso garantire una completa procedura di monitoraggio dell’andamento infortunistico, includendo anche tutti quegli eventi sino ad oggi rimasti nel “sommerso” e assegnando maggior rilievo al registro infortuni telematico, consultabile dai datori di lavoro.
Soggetti obbligati alla comunicazione sono i datori di lavoro pubblici e privati, così come individuati dal Testo Unico di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all’art. 2, co. 1, d.lgs. n. 81/2008 (nonché, per le ipotesi espressamente previste dalla normativa, i dirigenti ex art. 18, co. 1, d.lgs. n. 81/2008). Per ragionevoli esigenze di semplificazione, anche l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della predetta denuncia ex art. 53, D.P.R. n. 1124/1965.
Termine per la presentazione della comunicazione rimane quello delle 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
Circa le modalità di trasmissione in via telematica della comunicazione, si può ipotizzare l’utilizzo del modello “denuncia/comunicazione di infortunio”.
(Foto Pixabay)