– Ottobre 2017 –
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Nell’ambito di un giudizio seguito dal nostro Studio, il giudice ha dichiarato che il rapporto di lavoro subordinato deve considerarsi simulato – e pertanto privo delle tutele previste sia in caso di licenziamento sia di trasferimento d’azienda – laddove venga dimostrato che il lavoratore, assumendo la veste di amministratore di fatto, da una parte deteneva un potere tale da incidere stabilmente nelle scelte gestorie e operative dei singoli organi amministrativi, e dall’altro non era assoggettato ad alcun potere datoriale.
La pronuncia è di interesse perché evidenzia come in alcuni casi la prospettiva della natura giuridica del rapporto sia ribaltata.
In particolare il Tribunale di Torre Annunziata, dopo aver ricostruito le attività lavorative e gestionali effettuate nel tempo dai ricorrenti – formalmente inquadrati come lavoratori subordinati – ha evidenziato come lo svolgimento delle attività tipiche dell’amministratore di fatto della società e la conseguente assenza di alcun tipo di assoggettamento ad alcun potere datoriale, comportassero l’accertamento della simulazione del rapporto di lavoro subordinato.
Accertamenti del genere non sono frequenti e di solito si hanno nell’ambito di giudizi in cui sia un Ente previdenziale a richiederli sulla base dell’interesse a contestare il proprio obbligo a corrispondere una prestazione pensionistica. Ma è interessante quando a ottenere la pronuncia sia un datore di lavoro, come nel caso che ha riguardato la nostra causa.
Scarica la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 6 ottobre 2017 est. Mainenti
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