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Con la sentenza del 5 aprile 2017, resa nelle cause riunite C‑217/15 e C‑350/15, la Corte di giustizia si è pronunciata sulla portata del principio del ne bis in idem in base ala quale nessuno può essere giudicato o punito due volte per lo stesso fatto. In particolare, i giudici europei hanno chiarito l’applicabilità del predetto principio, in ambito Iva, con riguardo all’ipotesi in cui dopo l’irrogazione ad una società dotata di personalità giuridica di una sanzione tributaria definitiva per omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, per il medesimo fatto, sia avviato un procedimento penale nei confronti del legale rappresentante della medesima società.

I Giudici europei hanno affermato la compatibilità della normativa nazionale. Secondo la Corte, infatti, l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica.

la Corte precisa che l’applicazione del principio del ne bis in idem presuppone che sia la stessa persona ad essere oggetto delle sanzioni o dei procedimenti penali avviato per il medesimo fatto.