Sempre necessaria la precisa indicazione delle presenze, delle modalità di voto e del voto espresso da ciascun socio!
Una recente Sentenza della Corte di Cassazione (n. 603/2017) riporta l’attenzione sull’esigenza per la validità della delibera assembleare di una puntuale verbalizzazione in relazione all’identità dei soggetti partecipanti, alle modalità di voto ed al contenuto del voto espresso da ciascun socio, escludendo che un serpato foglio presenze, che non sia indicato quale allegato del verbale, o che non sia ad esso materialmente unito, possa essere sufficiente a questo fine.
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguardava l’impugnazione di due delibere assembleari di una società per azioni, assunte nel corso di separate riunioni assembleari, dai cui verbali non risultavano i soci partecipanti, né le modalità adottate per il voto, né, infine, il concreto voto espresso dai soci partecipanti (cioè se favorevole, contrario o consistente in un’astensione).
Mentre nel caso di cui alla prima assemblea tali indicazioni risultavano completamente assenti (rendendo l’esito dell’impugnazione assolutamente scontata), per la seconda assemblea risultava sussistere un foglio presenze, nel quale erano stati indicati i soggetti presenti all’assemblea, le partecipazioni sociali ad essi riconducibili direttamente o per delega, come pure il voto espresso da ciascuno di loro sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Tale foglio presenza, benché sottoscritto dagli Amministratori e dai Sindaci e conservato agli atti della società, non era tuttavia menzionato quale allegato dal verbale dell’assemblea, né era materialmente stato unito a tale verbale.
La Corte di Cassazione, partendo dal disposto dell’Art. 2375 c.c., che disciplina la verbalizzazione dei lavori assembleari nelle società per azioni (pacificamente applicabile anche alle società a responsabilità limitata), il quale prevede che “Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti“, evidenziava che la redazione di un foglio presenze da cui risultasse l’identità dei partecipanti, il capitale da essi rappresentato, come pure le modalità di voto ed il risultato dello stesso con specifico riferimento a ciascun votante, fosse da considerarsi una modalità assolutamente legittima per documentare tali informazioni, ma che fosse altresì indispensabile che tale separato foglio presenze fosse allegato, o comunque materialmente unito al verbale assembleare.
La Corte di Cassazione in altre parole ritiene che dell’esistenza del foglio presenze debba comunque restare traccia all’interno del verbale, con la specifica indicazione che tale foglio esiste e che costituisce un allegato del verbale stesso, ovvero in alternativa, che tale foglio, a prescindere da una sua menzione nel verbale, sia ad esso materialmente unito, vendendone a costituire una parte integrante.
La Corte di Cassazione evidenzia, infine, come il vizio in questione sia insuscettibile di essere sanato in base alla previsione di cui all’Art. 2377, comma 5, n. 3), c.c., dato che le indicazioni in questione risultano assolutamente indispensabili ai soci assenti e dissenzienti per fare valere i loro diritti di impugnazione della delibera assembleare e, pertanto, la loro assenza determina in sé l’invalidità della delibera e la sua conseguente annullabilità.