– Aggiornamento al 29/03/2020 –
A cura degli avv.it Manuel Capurro, Filippo Capurro, Angelo Beretta, Marzia Brianza, Alessia Capella e Francesca Valsecchi, con il coordinamento dell’avv. Isabella Beccaria
L’attesa circolare INPS sugli ammortizzatori sociali Covid-19
Con la Circolare INPS 28/03/2020 n. 47 si illustrano le misure a sostegno del reddito previste dal DL 18/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché si danno chiarimenti sulla gestione dell’iter concessorio relativo alle medesime misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto.
Numerosi dubbi derivanti dalla lettura del DL 18/2020 vengono chiariti.
CIGO e assegno ordinario FIS
Lavoratori beneficiari
Confermato l’accesso alla CIGO e al FIS per i dipendenti assunti fino al 23/02/2020, tenendo conto anche del periodo pregresso per i dipendenti oggetto di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. o passaggio alle dipendenze del nuovo appaltatore in caso di successioni in appalti avvenuti dopo tale data
Deroghe di calcolo
- deroga al limite dei 24 mesi nel biennio mobile (30 mesi per il settore lapideo ed edile), con la precisazione che possono chiedere la CIGO “COVID-19” anche le aziende che hanno già raggiunto i 24 mesi nel biennio mobile e il limite di un terzo delle ore orarie lavorabili nel biennio mobile;
- non applicabilità del requisito dei 90 giorni di anzianità di servizio per i dipendenti da collocare in CIGO o FIS.
Causale
Confermata la causale “COVID-19” che permette l’accesso alla CIGO dal 23/02/2020 al 31/08/2020 e per una durata massima di 9 settimane, con esenzione dal contributo addizionale e con esclusione di tale periodo nel computo del massimale di 52 settimane nel biennio mobile (o 26 settimane per il FIS).
Per la presentazione della domanda non va fornita alcuna prova sulla sussistenza della causale (“Emergenza Covid-19”) e sulla non imputabilità dell’evento al datore di lavoro. Non va pertanto allegata alla domanda la relazione tecnica.
Alla domanda va allegato solamente l’elenco dei dipendenti che verranno collocati in CIGO.
Procedura
Viene chiarito il significato della previsione dell’art. 19 che prevede che i datori di lavoro che presentano la domanda CIGO “COVID-19” “sono dispensati dall’osservanza dell’art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (…) fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi quello della comunicazione preventiva”.
Sicché non si capiva, se la procedura andava esperita o meno.
L’Inps precisa che la “dispensa” deve intendersi riferita al solo comma 6 dell’art. 14 e comporta semplicemente che le aziende, all’atto del deposito della domanda, non devono dare comunicazione degli dell’esperimento della procedura di consultazione. In sostanza, la consultazione va fatta, ma non va comunicata all’INPS.
Accordo sindacale
Non serve accordo sindacale. Sul punto la Circolare nulla dice e dunque nulla aggiunge.
Pagamento
Viene confermata la facoltà per l’azienda di anticipare le prestazioni, così come di chiedere il pagamento diretto che viene riconosciuto “in automatico” senza necessità di provare uno stato di crisi.
Ferie
Non è necessario far fruire delle ferie non godute prima di collocare in CIGO.
Malattia
Il trattamento CIGO sostituisce il trattamento di malattia in corso e la relativa integrazione: pertanto chi è in malattia, prende comunque il trattamento CIGO come gli altri.
FIS
Quanto previsto per la CIGO, si applica anche per il FIS
In aggiunta viene esteso il FIS per 9 settimane anche ai dipendenti delle aziende con più di 5 dipendenti e viene confermata la non applicazione del tetto di fruibilità del FIS previsto dal d.Lgs. 148/2015
Viene confermata la possibilità di anticipare il trattamento o chiedere il pagamento diretto anche per le aziende con più di 15 dipendenti
CIGO per le aziende già in CIGS
Viene confermata la prevalenza delle CIGO “COVID-19” rispetto alla CIGS in fase di istruttoria o già approvata e in corso
Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)
Datori di lavoro interessati
Accesso alla CIGD per tutte le aziende che non abbiano accesso alla CIGO o al FIS.
Accesso alla CIGD anche per le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS (ad es. le aziende del terziario e quelle di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti), non possono accedere a un ammortizzatore sociale ordinario
Procedura e accordo sindacale
→ Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti
conferma-esonero dall’obbligo di accordo sindacale e obbligo di espletare l’esame congiunto: questa l’ossimoro è dell’INPS, che conferma l’obbligo di accordo, ma poi precisa che tale accordo si considera raggiungo una volta esperita la procedura di esame congiunto, o meglio con la “finalizzazione” della procedura di esame congiunto di cui all’art. 19, comma 1, del D.L. 18 del 17.03.2020. Salvo che al termine “finalizzazione” non si voglia attribuire il significato di “firma di accordo”, il che non pare verosimile, qui l’lNPS conferma che è sufficiente il corretto e completo esperimento della procedura di esame congiunto, anche se non viene firmato un accordo
→ Per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti
Esonero dall’obbligo di accordo sindacale ma (parrebbe) obbligo di espletare l’esame congiunto: questi datori di lavoro sono esonerati dall’accordo sindacale, ma la Circolare nulla dice invece circa un eventuale esonero dalla procedura di consultazione sindacale (ossia: informativa, richiesta di incontro entro 5 giorni da parte dei sindacati, esame congiunto che si deve concludere entro i 5 giorni successivi), che quindi sembra doversi esperire. La questione non è indifferente in quanto si tratta di datori di lavoro non sindacalizzati e sovente neanche iscritti alle associazioni di categoria datoriali (per un supporto a un’eventuale consultazione con i territoriali).
E’ confermata la CIGD anche per il lavoratori intermittenti che abbiano già risposto alla chiamata e nei limiti delle giornate effettivamente lavorate sulla media dei 12 mesi precedenti.
Ferie
Non è necessaria la preventiva fruizione delle ferie.
Malattia
Nulla è detto sul punto.
Pagamento
Viene confermato il fatto che il trattamento CIGD può essere corrisposto esclusivamente tramite pagamento diretto da parte dell’INPS, la quale nella Circolare invita le autorità territoriali alla massima celerità nella approvazione delle domande per accelerare i tempi di pagamento
Nulla si dice rispetto alla possibilità di integrare il trattamento di CIGd per avvicinarsi o raggiungere la retribuzione piena. Se si intende effettuarla assumendosi qualche rischio, si suggerisce prudenza e l’utilizzo di strumenti indiretti.