– Aggiornamento al 09/04/2020 –
A cura degli avv.it Manuel Capurro, Filippo Capurro, Angelo Beretta, Marzia Brianza, Alessia Capella e Francesca Valsecchi, con il coordinamento dell’avv. Isabella Beccaria
Con la Circolare del Ministero del Lavoro 08/04/2020 n. 8 sono stati forniti ulteriori chiarimenti in materia di ammortizzatori sociali previsti per l’emergenza epidemiologica COVID 19.
La Circolare limita espressamente il proprio campo di intervento alla CIGO e alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGd) rivolta alle imprese pluri-localizzate sul territorio nazionale, e rinvia a una prossima Circolare la comunicazione di ulteriori indicazioni in merito ai fondi di solidarietà e all’assegno ordinario FIS (come anche confermato dal Ministero sul proprio sito).
Nelle nostre precedenti news è possibile rinvenire il quadro della materia nell’ambito degli interventi Covid-19.
Gli elementi da segnalare sono i seguenti.
A) Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)
Durata
- Nei Comuni della zona Rossa, previsti nel DL 9/2020, si conferma la possibilità di fruire di 13 settimane di CIGO per la causale COVID-19 con dispensa dall’obbligo di informazione e consultazione sindacale e con esonero dal termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione per il deposito della domanda e dal rispetto del termine previsto per la domanda dell’assegno ordinario; le 13 settimane possono essere chieste dal 23/02/2020 al 31/08/2020;
- per tutto il territorio nazionale, valgono le medesime regole, ma per un periodo di 9 settimane, dal 23/02/2020 al 31/08/2020.
Sterilizzazione periodi di CIGO fruiti
Confermato che non vi è incidenza dei suddetti periodi nei massimali di fruizione della CIGO nonché l’accesso alla CIGO per la causale COVID-19 anche per i datori di lavoro che abbiano già consumato l’intero massimale di 52 settimane nel biennio mobile
Assenza dei massimali di ore integrabili
Non operatività del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili.
Data di assunzione dei lavoratori per la relativa fruizione
L’accesso alla CIGO è previsto per i dipendenti assunti alla data del 17/03/2020.
Il D.L. 18/2020, art. 19, comma 8, come confermato dalla Circolare INPS 28/03/2020 n. 47, prevede invece l’accesso alla CIGO per i dipendenti assunti alla data del 23/02/2020.
Si tratta in evidenza di un errore; in ogni caso deve ritenersi prevalere la previsione di Legge.
Procedura di informazione e consultazione sindacale
Viene confermata la necessità di esperire la procedura breve di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14, comma 4, d.lgs. 148/2015.
Il Ministero del Lavoro non si esprime sulla eventuale obbligatorietà di un accordo sindacale, che quindi si può escludere, in linea con quanto previsto dal citato art. 14 d.lgs. 148/2015 e come parrebbe confermato nella Circolare INPS 28/03/2020 n. 47.
B) CIGO per le aziende già in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) “plurilocalizzate”
Viene confermata la possibilità per le aziende già in CIGS di fruire della CIGO con causale COVID-19, per le durate sopra indicate (13 settimane nella ex zona rossa, 9 settimane in tutta Italia) e viene confermato il fatto che tale CIGO è condizionata alla sospensione della CIGS, da richiedere con apposita domanda attraverso il sistema CIGS-online o via pec agli indirizzi indicati nella Circolare.
Viene ribadito l’esonero, per le aziende che scelgano di chiedere la CIGS, in via transitoria (fino a quando, non è chiaro), dal rispetto dei termini procedimentali di cui agli arti. 24 e 25 del d.lgs. 148/2015 (25 giorni di durata della consultazione sindacale e 7 giorni dalla conclusione della consultazione per l’invio della domanda).
Non è chiaro se le aziende possano presentare la domanda anche prima dell’esperimento della consultazione sindacale, che rimane comunque obbligatoria, o durante la stessa, o dopo.
Viene poi esteso in via analogica anche alle procedure volte a ottenere la CIGO nei comuni dell’ex zona rossa, l’esenzione dai termini procedimentali introdotta in merito alla CIGS e di cui appena si è detto. Giacché alla CIGO non si applicano le procedure di consultazione previste per la CIGS, la precisazione ha poco senso.
C) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGd)
Si ribadisce che, in merito alla CIGd, le precisazioni della Circolare sembrano circoscritte alle procedure che riguardino unità produttive site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale (c.d. imprese pluri-localizzate sul territorio nazionale). Ciò è confermato dal Ministero sul proprio sito)
Ambito (precisazioni)
Hanno accesso alla CIGd anche le aziende con più di 50 dipendenti che abbiano accesso alla CIGS, ma non alla CIGO. Il riferimento principale è ai settori Terziario e Turismo.
La nozione di “unità produttiva”
Con riguardo alle aziende cosiddette puri-localizzate, site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, il DPCM del 24/03/2020 aveva introdotto la procedura centralizzata a livello nazionale presso il Ministero del Lavoro.
Viene precisata la nozione di “unità produttiva” chiarendo che si devono intendere, oltre alle “unità produttive”, anche le “unità operative” e i “punti vendita”.
Accordo sindacale
Il Ministero prevede espressamente che le domande, escluse solo quelle con un numero di dipendenti fino a 5, devono essere “corredate da accordo sindacale”.
Sembrerebbe dunque che il Ministero voglia disporre dell’accordo sindacale per le domande di CIGd che deve trattare direttamente (quelle appunto per i datori di lavoro puri-localizzati). Ma il dubbio se la precisazione riguardi solo questo caso o meno, permane.
La questione dell’accordo sindacale per la CIGd è una vicenda assai caotica, in un clima dove la semplicità e l’agilità avrebbero giovato non poco.
- L’art. 22 comma 1 DL 18/2020 prevede il riconoscimento della CIGd “previo accordo” e una lettura a nostro avviso corretta imporrebbe che l’accordo debba intervenire tra Regioni e Province autonome e “le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”. Dunque un accordo quadro tra gli enti pubblici preposti alla concessione della cassa e le associazioni di categoria delle aziende, e solo delle aziende;
- nel Messaggio 20/03/2020 n. 1287 l’INPS sembrava precisare la necessità anche dell’accordo sindacale tra aziende e OO.SS.;
- con la Circolare del 28/03/2020 n. 47 l’INPS – per le imprese con più di 5 dipendenti – ha evidenziato l’obbligo di accordo, ma poi ha precisato che tale accordo si considera raggiungo una volta esperita la procedura di esame congiunto, o meglio con la “finalizzazione” della procedura di esame congiunto di cui all’art. 19, comma 1, del D.L. 18 del 17/03/2020. Salvo che al termine “finalizzazione” non si voglia attribuire il significato di “firma di accordo”, il che non pare verosimile, l’lNPS conferma che è sufficiente il corretto e completo esperimento della procedura di esame congiunto, anche se non viene firmato un accordo;
- sono poi Intervenuti gli accordi quadro regionali, con una disciplina la cui diversificazione – a volte creativa – non ha sempre aiutato le imprese. Ad esempio, Emilia Romagna e Piemonte, subordinano alla sottoscrizione di un accordo sindacale la possibilità, per i datori con più di cinque dipendenti, di accedere alla cassa in deroga. In Lombardia è previsto che, se non si trova l’accordo, decorsi i 5 giorni, si può presentare la domanda di CIGd (art. 5, comma 3: “una volta sottoscritto l’accordo o decorsi i termini di cui al comma 2“, i datori di lavoro possono presentare la domanda di CIGD”). Il Lazio mantiene l’obbligo di accordo ma introduce una forma molto semplificata per la sua sottoscrizione. Toscana, Veneto, Calabria, Puglia e Campania sono ancora più blande;
- Ora il Ministero, pare solo per le CIGd pone l’accordo tra le condizioni per l’accoglimento della domanda di CIGd, sembra per le procedure puri-localizzate.
Contenuto della domanda
Le domande di CIGd dovranno essere corredate dall’elenco nominativo dei dipendenti interessati e della quantificazione totale delle ore di sospensione, con suddivisione per tipologia di orario (full time o part time) e indicazione del relativo importo, oltre che dai dati aziendali usuali.
Imprese fallite
Rilevante è la previsione in base alla quale la CIGd possa essere riconosciuta anche ai dipendenti delle imprese già fallite, anche se sospesi dal lavoro.
Pagamento diretto
Viene ribadito inoltre che l’unica forma di pagamento della CIGd è quella diretta da parte dell’INPS.
Nulla si dice rispetto alla possibilità di integrare il trattamento di CIGd per avvicinarsi o raggiungere la retribuzione piena. Se si intende effettuarla assumendosi qualche rischio, si suggerisce prudenza e l’utilizzo di strumenti indiretti.