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– Aggiornamento 11/04/2020 –

A cura degli avv.it Manuel Capurro, Filippo Capurro, Angelo Beretta, Marzia Brianza, Alessia Capella e Francesca Valsecchi, con il coordinamento dell’avv. Isabella Beccaria

Il DPCM 10 aprile 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 de giorno 11/04/2020) ha prorogato la quarantena fino al giorno 03/05/2020.

In particolare si segnalano alcune disposizioni.

Quarantena e mobilità

Sull’intero territorio nazionale sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

E’ fortemente raccomandato ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante-

E’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con  stati di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta necessità.

E’  fatto  divieto  assoluto  di  mobilita’   dalla   propria abitazione o dimora per  i  soggetti  sottoposti  alla  misura  della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

E’ vietata ogni forma di assembramento di  persone  in  luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Attività e imprese

Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.

Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente decreto possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali (di cui alla L. 146/1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali).

Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.

E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. 

Lavoro agile (smart working)

Continua la disciplina emergenziale del lavoro agile che, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato (nel rispetto dei principi dettati dal d.lgs. 81/2017), anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Viene confermato che l’informativa sulla sicurezza del lavoro (di cui all’art. 22 l. 81/2017) può essere assolta anche tramite una semplice e-mail, utilizzando la documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.

Ricordiamo anche che rimane fermo l’obbligo di effettuare in via telematica (sul sito ministeriale “cliclavoro”) la comunicazione preventiva ai servizi competenti per l’attivazione dello strumento. A tale fine il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto un’apposita modalità semplificata di caricamento massivo della comunicazione nel periodo emergenziale, che prevede il caricamento di un file in modalità Excel con i dati dei lavoratori coinvolti. 

Va segnalato che anche questo DPCM raccomanda il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

Questa disposizione è importante per ispirare le scelte datoriali (oltre che quelle interpretative del giurista), anche considerando che il lavoro agile non deve essere inteso – nel periodo emergenziale – solo come modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ma principalmente come strumento e presidio di contenimento del virus. Ciò sia nell’ambito della tutela dei lavoratori che dell’intera collettività.

Per il resto rimane vigente la restante disciplina in materia (L. 81/2017) che regola lo smart working e che riguarda orario di lavoro, diritto alla disconnessione, utilizzo degli strumenti telematici, esercizio del potere organizzativo e di controllo e così via, sarà indispensabile comunicare ai lavoratori coinvolti le indicazioni che normalmente, per legge, devono essere contenute nell’accordo scritto.

Quindi, si smart working, ma opportunamente organizzato, direi soprattutto in riferimento alle reperibilità e al coordinamento.

Ferie e congedi

Viene raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi dei congedi, delle ferie, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Igiene e sicurezza

Le imprese le cui attività non sono sospese debbono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso del 14/03/2020 di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, sottoscritto il marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Per maggiori dettagli si rinvia su questo sito a “Accordo Governo – Parti Sociali per il contrasto al Coronavirus” .

Viene raccomandato che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

Viene altresì previsto che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Abrogazioni e altre norme applicabili

Dalla data di efficacia delle disposizioni del DPCM, ossia dal giorno 14/04/2020, cessano di produrre effetti i DPCM 08/032020, 09/03/2020, 11/032020, 22/03/2020 e 01/04/2020.

Attenzione il DPCM conferma che si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Scarica il DPCM 10/04/2020

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