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– Publicato il 18/03/2020 – in COSTANTE arricchimento e aggiornamento interpretativo –

A cura degli avv.it Manuel Capurro, Filippo Capurro, Angelo Beretta, Marzia Brianza, Alessia Capella e Francesca Valsecchi, con il coordinamento dell’avv. Isabella Beccaria.

 

INDICE DI QUESTO CONTRIBUTO

(1) Ammortizzatori sociali

  • (1.1) Cassa Integrazione Ordinaria e Assegno Ordinario FIS
  • (1.2) Trattamento Ordinario di integrazione salariale nei confronti di datori di lavoro che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario
  • (1.3) Assegno ordinario nei confronti di datori di lavoro che hanno già in corso assegni di solidarietà
  • (1.4) Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD)

(2) Ulteriore sostegno economico a lavoratori subordinati e autonomi

  • (2.1) Premio per i lavoratori dipendenti
  • (2.2) Sostegno ai lavoratori autonomi
  • (2.3) Sostegno a lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali
  • (2.4) “Fondo per il reddito di ultima istanza”

(3) Congedi, permessi e malattia

  • (3.1) Congedo straordinario
  • (3.2.) Ampliamento della durata dei permessi ordinari di cui alla L. 104/1992
  • (3.3) Malattia in riferimento alla quarantena

(4) Lavoro agile (c.d. smart working)

(5) Igiene e sicurezza

(6) Licenziamenti

  • (6.1) Licenziamenti collettivi
  • (6.2) Licenziamenti individuali per motivi economici e organizzativi

(7) Interventi su termini e adempimenti

  • (7.1) Adempimenti e versamenti fiscali e contributivi
  • (7.2) Prolungamento termini per la richiesta della NASpI
  • (7.3) Sospensione di obblighi e adempimenti relativi al c.d. “reddito di cittadinanza” 
  • (7.4) Richieste di prestazioni dall’INAIL

(8) Altre norme di interesse per le imprese

  • (8.1) Rinvii dell’approvazione del bilancio delle società di capitale
  • (8.2.) Credito di imposta locazioni commerciali
  • (8.3) Raccomandate e Notifiche a mezzo del sistema postale

(9) Interventi sulla Giustizia

  • (9.1.) Sospensione delle udienze e dei termini processuali
  • (9.2) Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza
  • (9.3) Potenziamento del PCT (Processo Civile Telematico)
  • (9.4) Mediazione – Negoziazione Assistita – Procedimenti risoluzione stragiudiziale delle controversie
  • (9.5) Giustizia amministrativa
  • (9.6) Giustizia contabile

 

CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Nell’ambito dell’emergenza Covid-19, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17/03/2020 n. 18, c.d. “Decreto Cura Italia” .

Il titolo secondo del decreto è interamente dedicato alle “Misure a sostegno del lavoro” (artt. 19-48).

Vi sono poi altre misure di interesse per le imprese delle quali daremo conto.

(1) Ammortizzatori sociali (artt. 19 e ss.)

I principali interventi sono i seguenti:

  • Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) con procedura semplificata;
  • Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) anche per aziende sotto i 6 dipendenti: in questo caso sarà necessario attendere l’attivazione da parte delle singole regioni o province autonome a seguito della sottoscrizione degli accordi sindacali da raggiungere anche in via telematica; niente accordi sindacali per le imprese sotto i 6 dipendenti.
  • Rafforzamento del Fondo integrazione Salariale (FIS) e procedura semplificata per l’assegno ordinario.

Le unità produttive che sono nelle ex zone rossa o gialla possono continuare a richiedere l’integrazione salariale sulla base del DL 9/2020 fino a esaurimento fondi. Mentre per le unità produttive situate nel resto del territorio nazionale la cassa in deroga è consentita nel rispetto nel decreto “Cura Italia”.

Più in particolare:

(1.1) Cassa Integrazione Ordinaria e Assegno Ordinario FIS (art. 19)

I datori di lavoro, che normalmente possono beneficiare della CIGO o del FIS, e che nell’anno 2020 sospendono l’attività lavorativa o riducono l’orario di lavoro per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda:

  1. di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario;
  2. oppure, di accesso all’assegno ordinario, solo se si tratta di imprese aventi diritto al FIS e che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

In entrambi i casi la domanda dovrà essere presentata:

  1. entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
  2. indicando nella causale “emergenza COVID-19”, al fine di assicurare la semplificazione delle procedure d’accesso.

L’istanza dovrà poi contenere specifici riferimenti temporali relativi a una durata massima di 9 settimane nel periodo necessariamente compreso tra il 23/02/2020 e il mese di agosto 2020 e per l’assegno ordinario il datore di lavoro potrà richiedere che l’assegno sia concesso con pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

La presentazione dell’istanza è comunque subordinata all’esperimento della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto con le Organizzazioni sindacali, che potrà essere svolta in via telematica entro 3 giorni successivi a quello della richiesta senza pertanto l’osservanza dei termini procedurali, previsti nel regime ordinario di cui al d.lgs. n. 148/2015, avendo il decreto previsto uno specifico esonero in tal senso.

Non è invece richiesto il raggiungimento di un accordo sindacale.

Meritevole di rilievo il fatto che questa normativa rappresenta una misura emergenziale e, come tale, agevola le imprese che ne fanno ricorso prevedendo determinate sgravi contributivi e temporali rispetto al regime ordinario.

Il decreto “Cura Italia” dispone infatti che i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi:

  1. non sono conteggiati nel computo dei limiti massimi di durata del regime ordinario (24 mesi nel quinquennio mobile e 52 settimane nel biennio mobile, per l’integrazione ordinaria; 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario FIS);
  2. sono pertanto considerati neutri ai fini delle successive richieste di cassa integrazione o assegno ordinario;
  3. non è previsto il pagamento di alcun contributo a carico dei datori di lavoro che fruiscono del trattamento, né addizionale (ex art. 5 d.lgs. n. 148/2015) né di finanziamento aggiuntivo (ex artt. 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, d.lgs. n. 148/2015).

I lavoratori beneficiari dovranno avere come unica caratteristica il fatto di risultare dipendenti dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23/02/2020, senza alcuna anzianità lavorativa minima, non operando la previsione di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 148/2015.  

Il limite massimo di spesa previsto per l’anno 2020 è pari a 1,3472 miliardi di euro, raggiunto il quale l’INPS non prende più in considerazione nuove domande (salvo ovviamente il caso di nuovo finanziamento).

In questo modo si supera il tetto massimo di spesa previsto dal FIS per l’assegno ordinario, dall’art. 29, comma 4, d.lgs. 148/2015, pari a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.

(1.2) Trattamento Ordinario di integrazione salariale nei confronti di datori di lavoro che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (art. 20)

Le imprese che alla data del 23/02/2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono comunque presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale previsto dal decreto “Cura Italia”, anche per i medesimi lavoratori già beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinario, a totale copertura dell’orario di lavoro, per gli stessi limiti temporali e con le medesime modalità indicate dall’art. 19.

Il trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso, e la relativa concessione è comunque subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata. 

Anche in questo caso, relativamente al trattamento ordinario:

(ii) non operano i limiti di durata massima complessiva;

(iii) non è dovuto alcun contributo addizionale da parte del datore di lavoro.

Il limite massimo di spesa previsto per l’anno 2020 è pari a 338,2 milioni di euro, raggiunto il quale l’INPS non prende più in considerazione nuove domande, salvo ovviamente il caso di nuovo finanziamento.

(1.3) Assegno ordinario nei confronti di datori di lavoro che hanno già in corso assegni di solidarietà (art. 21)

Le imprese che alla data del 23/02/2020 hanno in corso un trattamento di assegno di solidarietà, possono comunque presentare domanda di concessione del trattamento di assegno ordinario previsto dal decreto Cura Italia, anche per i medesimi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro, per gli stessi limiti temporali e con le medesime modalità indicate dall’art. 19. 

Naturalmente, la concessione dell’assegno ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.

Anche in questo caso:

  1. non sono conteggiati ai fini del computo dei limiti di durata massima complessiva del trattamento i periodi di coesistenza tra assegno ordinario e assegno di solidarietà;
  2. non è dovuto da parte del datore di lavoro il versamento di alcun finanziamento aggiuntivo (ex artt. 29, comma 8, secondo periodo) relativamente ai periodi di assegno ordinario.

Per l’assegno ordinario, valgono i medesimi limiti di spesa indicati dall’art. 19 (salvo ovviamente il caso di nuovo finanziamento).

(1.4) Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD) (art. 22)

Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, come forma residuale per i datori di lavoro del settore privato (anche dei settori agricoli, pesca e terzo settore) che occupano anche meno di 6 lavoratori e che non possono accedere a CIGO e FIS, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.

Solamente per le imprese che occupino più di 5 dipendenti, il riconoscimento della CIGD è subordinato al raggiungimento di un accordo sindacale che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Si tratta di un accordo quadro tra le singole regioni e le OO.SS. e quindi non riguarda i singoli datori di lavoro. Tuttavia è possibile che i singoli accordi regionali possano prevedere la necessità di accordi sindacali a livello aziendale.

Per le imprese fino a 5 dipendenti (inclusi) non serve il raggiungimento di alcun accordo sindacale.

Per i lavoratori viene altresì riconosciuta la contribuzione figurativa a carico dell’INPS.

I trattamenti di Cassa integrazione in Deroga sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione. I trattamenti possono essere concessi esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Le domande vengono istruite dalle regioni e province autonome competenti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Il trattamento di Cassa Integrazione in Deroga è riconosciuto nel limite massimo di 3,2932 miliardi di euro per il 2020 (con decorrenza dal 23/02/2020) e limitatamente ai dipendenti già in forza a tale data. Resta salvo ovviamente il caso di nuovo finanziamento.

(2) Ulteriore sostegno economico a lavoratori subordinati e autonomi

(2.1) Premio per i lavoratori dipendenti (art. 63)

Ai lavoratori subordinati – con un reddito complessivo non superiore ad euro 40.000 – spetta un premio euro 100 (esentasse) da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro nel corso del mese di marzo 2020.

(2.2) Sostegno ai lavoratori autonomi (art. 27 e 28)

Ai liberi professionisti titolari di partita iva alla data del 23/02/2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a € 600 (non imponibili fiscalmente) (art. 27).

Un’indennità una tantum pari a € 600 (non imponibili fiscalmente) è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 28).

(2.3) Sostegno a lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (art. 29 e 30)

La medesima indennità è altresì riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente (art. 29) nonché agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30).

Le indennità di cui ai precedenti punti da 2.1 a 2.3 non sono cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza (art. 31).

(2.4) “Fondo per il reddito di ultima istanza” (art. 44)

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire ai medesimi il riconoscimento di un’indennità nei limiti di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020.

Con decreti da emanare entro i prossimi 30 giorni saranno stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione delle menzionate indennità.

(3) Congedi, permessi e malattia

(3.1) Congedo parentale straordinario (art. 23)

(i) A decorrere dal 05/03/2020 e per tutto l’anno 2020 – in considerazione del blocco delle attività scolastiche – viene previsto un congedo straordinario retribuito al 50% della durata massima di 15 giorni.

Il congedo spetta per i figli di età non superiore ai 12 anni.

Tale congedo potrà essere goduto sia in modo continuativo che frazionato, anche con fruizione alternata da parte di entrambi i genitori.

Il congedo è alternativamente fruibile da entrambi i genitori, per un totale comunque complessivo di quindici giorni.

Esso è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della L. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Il periodo di congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale “ordinario” fruiti durante il periodo di sospensione sono convertiti in congedo parentale straordinario di cui al decreto Cura Italia.

(ii) Analoga indennità è prevista per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e per genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

(iii) In alternativa alle misure sopra viste, i lavoratori beneficiari potranno scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 600, da utilizzare per prestazioni effettuate nel menzionato periodo. 

(iv) In caso di figli compresi tra i 12 e i 16 anni, i genitori, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, possono godere di un congedo straordinario non retribuito e non coperto da contribuzione figurativa.

Tale congedo è condizionato al fatto che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

In tale periodo vi è divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

(3.2.) Ampliamento della durata dei permessi ordinari di cui alla L. 104/1992 (art. 24)

Il numero dei giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa di cui all’art. 33, comma 3, L. 104/1992 è pari a 15 giorni per i mesi di marzo e aprile 2020.

I permessi vengono pertanto aumentati di 12 giorni. Non è chiaro se per ogni mese, ma in attesa della Circolare INPS sarebbe bene essere prudenti.

(3.3) Malattia in riferimento alla quarantena (art. 26)

La quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare dei lavoratori subordinati [come previste dall’art. 1, comma 2, lett. h) e i) DL 6/2020], in relazione ai lavoratori del settore privato, è equiparata alla malattia per i trattamenti retributivi.

Tale periodo inoltre non è computabile ai fini del periodo di comporto.

(4) Lavoro agile (c.d. smart working) (art. 39)

Il decreto interviene parzialmente sul lavoro agile.

(i) Anzitutto rimane invariata la disciplina del DL 08/03/2020 (art. 2, comma 1, lett. r), secondo la quale, in linea con i precedenti interventi straordinari, lo smart working può essere attivato – ma sarebbe meglio dire deve esserlo preferenzialmente, quando ciò sia possibile (si veda il Protocollo di cui al punto successivo) – senza accordo individuale in tutta Italia e fino al prossimo 31/07/2020 (durata dello “stato di emergenza” di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31/01/2020”).

L’informativa sulla sicurezza del lavoro (di cui all’art. 22 l. 81/2017) può essere assolta anche tramite una semplice e-mail, utilizzando la documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.

Rimane fermo l’obbligo di effettuare in via telematica (sul sito ministeriale “cliclavoro”) la comunicazione preventiva ai servizi competenti per l’attivazione dello strumento. A tale fine il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto un’apposita modalità semplificata di caricamento massivo della comunicazione nel periodo emergenziale, che prevede il caricamento di un file in modalità Excel con i dati dei lavoratori coinvolti. 

Per il resto è vigente la rimanente disciplina in materia (L. 81/2017) che regola lo smart working e che riguarda orario di lavoro, diritto alla disconnessione, utilizzo degli strumenti telematici, esercizio del potere organizzativo e di controllo e così via, sarà indispensabile comunicare ai lavoratori coinvolti le indicazioni che normalmente, per legge, devono essere contenute nell’accordo scritto.

Quindi, si smart working, ma opportunamente organizzato, direi soprattutto in riferimento alle reperibilità e al coordinamento.

(ii) Nel decreto “Cura Italia” viene aggiunto che, fino alla data del 30/04/2020:

  • i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità (nel senso di ridotta autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione), hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
  • ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, deve essere riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

(5) Igiene e sicurezza (artt. 14 e 16)

I prestatori di lavoro per i quali non è possibile rispettare la distanza di 1 metro dai colleghi, possono dotare i prestatori di lavoro delle mascherine chirurgiche presenti in commercio quale dispositivo di protezione individuale – DPI ex art. 74, comma 1, D.L. 81/2008; ciò anche se le mascherine siano prive del marchio CE, secondo le previsioni dell’art. 34, comma 3, del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 (art. 16).

Rinviamo sulla materia anche alla nostra news “Parti Sociali per il contrasto al Coronavirus” relativa al “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” .

I profili relativi alla privacy sul Covid-19 sono esaminati nella nostra news “Covid-19: l’acquisizione da parte del datore di lavoro di informazioni attinenti alla salute dei lavoratori e di terzi” .

Per le imprese produttrici e venditrici di farmaci e dispositivi medici e diagnostici e delle relative attività di ricerca e per tutta la filiera integrata di subfornitori, non si applica la quarantena per i prestatori di lavoro che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di virus; per loro è prevista la sospensione dal lavoro solo in caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo del tampone (art. 14).

L’art. 15 del decreto prevede una procedura semplificata e rapidissima che i produttori e gli importatori dei dispositivi di protezione individuale avviano all’INAIL e all’Istituto Superiore di Sanità per commercializzare prodotti non marchiati CeL’INAIL ha reso disponibili sul suo sito le istruzioni operative per la richiesta di validazione in deroga alle procedure ordinarie, a partire dalle tipologie di dispositivi che potranno essere validati. In particolare, chi intenda produrre, importare o immettere in commercio i Dpi dovrà presentare la richiesta di validazione all’Inail utilizzando il facsimile di autocertificazione pubblicato sul portale dell’Istituto, allegando i documenti necessari che includono una relazione tecnica descrittiva da cui si possa individuare il tipo di Dpi e le prove tecniche effettuate, con i relativi risultati.

Infine si osserva che in mancanza di questi adeguamenti organizzativi, l’attività lavorativa deve essere sospesa. Si ricorda che l’art. 44 d.lgs 81/2008 (TU Igiene e sicurezza) prevede che il lavoratore il quale, in caso di pericolo grave, immediato e non evitabile, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

(6) Licenziamenti (art. 46)

(6.1) Licenziamenti COLLETTIVI

Dalla data di entrata in vigore del decreto, non si potranno avviare nuove procedure di licenziamento collettivo (ai sensi degli artt. 4, 5 e 24, L. 223/1991) prima del decorso di 60 giorni.

Le procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 23/02/2020 sono sospese per il periodo di 60 giorni.

Le procedure di licenziamento collettivo avviate prima del 23/02/2020 potranno essere portate a completamento.

Non viene invece prevista alcuna sospensione alle negoziazioni sindacali, che comunque dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni in tema di sicurezza.

Nessuna conseguenza vi sarà invece per le procedure collettive avviate entro il 23/02/2020, che possono essere portate a termine senza vincoli.

L’applicazione della norma potrebbe generare conseguenze anomale quali, a titolo di esempio, nel caso di un datore di lavoro che abbia avviato una procedura di riduzione del personale il 25 febbraio e abbia definito, in accordo con il sindacato, un piano di incentivazione all’esodo per i dipendenti, mancando solamente l’irrogazione dei licenziamenti. In questa ipotesi l’impresa non si potrebbe portare a termine l’operazione, dovendo ritardare l’intimazione al termine di 60 giorni fissato dal decreto.

(6.2) Licenziamenti INDIVIDUALI per motivi economici e organizzativi

Per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia”, il datore di lavoro, indipendentemente dalla propria insistenza occupazionale, non potrà effettuare licenziamenti individuali per motivi economico – organizzativi.

Si tratta di una norma idonea a generare conseguenze significative su situazioni che potrebbero non avere alcun collegamento con l’emergenza Covid-19. Ma in ogni caso non vi è spazio di manovra.

La disposizione riguarda sia i licenziamenti sottoposti alla procedura preventiva avanti all’Ispettorato del Lavoro (art. 7, L. 604/1966) – per i quali attualmente le procedure sono comunque sospese – applicabile per i lavoratori assunti fino al 07/03/2015 e occupati da datori di lavoro per i quali si applica l’art. 18 L. 300/1970, sia per tutti gli altri.

In relazione al primo caso va osservato che la sospensione opera sia nel caso in cui la procedura presso l’Ispettorato del lavoro sia stata conclusa e debba essere solo consegnata la lettera di licenziamento, sia quando le parti abbiano già raggiunto un accordo che preveda solo di essere formalizzato.

Anche in questa ipotesi, il datore di lavoro deve rivedere temporaneamente la propria strategia, valutando se e come sia possibile gestire l’esubero facendo ricorso agli ammortizzatori sociali o altri strumenti. E’ certo che rischia di essere penalizzato anche quel lavoratore che ha negoziato un incentivo all’esodo.

Il divieto dei licenziamenti individuali per motivi organizzativi e economici non opera con riferimento ai dirigenti (ai quali non è applicabile l’art. 3, L. 604/1966). Per gli stessi sono invece preclusi i licenziamenti collettivi (in quanto è per essi applicabile la L. 223/1991).

Analogamente riteniamo esclusi dal divieto il licenziamento in prova e quello per superamento del periodo di comporto, in quando estranei all’art. 3, L. 604/1966 e riconducibili ad altre norme: rispettivamente agli artt. 2096 e 2010 c.c..

Infine, la norma non chiarisce se i licenziamenti siano nulli o solo temporaneamente inefficaci sino alla fine del periodo di divieto. Un aiuto interpretativo può forse provenire dalla sua finalità, che pare sia di impedire scelte datoriali esclusivamente ispirate alla contingenza della difficoltà economica del momento, che il Governo ha comunque in animo di scongiurare con interventi importanti a favore delle imprese. Se così fosse, il rimedio della temporanea inefficacia sarebbe insufficiente al risultato perseguito.

(7) Interventi su termini e adempimenti

(7.1) Adempimenti e versamenti fiscali e contributivi (art. 62)

Per tutti i soggetti che hanno sede operativa in Italia, sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti, dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e dalle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale) dall’08/03/2020 fino al 31/05/2020.

Per tutti i soggetti che hanno sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, sono sospesi i versamenti in autoliquidazione dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo compreso tra l’08/03/2020 e il 31/03/2020.

Anche i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici sono sospesi per il periodo dal 23/02/2020 al 31/05/2020. Gli stessi andranno effettuati entro il 10/06/2020 (art. 37).

(7.2) Prolungamento termini per la richiesta della NASpI (art. 33)

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, per gli eventi di cessazione involontaria dell’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 01/01/2020 al 31/12/2020, il termine per la presentazione delle domande di NASpI non è di più 68 giorni ma di 128 (68 standard + 60 aggiuntivi).

Una proroga al 01/06/2020 è prevista anche per la domanda di disoccupazione agricola (art. 32).

Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità (di cui al DL 22/2015).

(7.3) Sospensione di obblighi e adempimenti relativi al c.d. “reddito di cittadinanza” (art. 39)

Ferma restando la fruizione dei benefici economici, sono sospesi per la durata di due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto gli obblighi e gli adempimenti connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al DL 4/2019.

(7.4) Richieste di prestazioni dall’INPS e dall’INAIL (art. 34)

A decorrere dal 23/02/2020 e sino al 01/06/2020 è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.

Sono sospesi, per il medesimo periodo e per le medesime materie anche i termini di prescrizione.

(8) Altre norme di interesse per le imprese

(8.1) Rinvii dell’approvazione del bilancio delle società di capitale (art. 106)

L’art. 106 del decreto “Cura Italia”, rubricato “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società”, prevede che “In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio“.

Il menzionato articolo ammette poi nello svolgimento delle riunioni assembleari espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche a prescindere dalla presenza nello statuto di specifiche disposizioni al riguardo.

(8.2) Credito di imposta locazioni commerciali (art. 65)

L’art. 65 del decreto “Cura Italia”, rubricato “Credito d’imposta per botteghe e negozi”, prevede che “[a]l fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d’imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241“.

La misura consente una fiscalizzazione, a conti fatti, di circa il 90% dell’onere relativo al canone di locazione per il mese di marzo relativo agli immobili della categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), rendendo meno legittime iniziative volte a non pagare il canone, salvi casi di impossibilità non imputabile per una mancanza di cassa dovuta alla flessione del fatturato registrata nel mese di riferimento (circostanza che potrebbe legittimare solo una temporanea sospensione dei pagamenti).

Rimane il problema dei canoni di locazione relativi alle locazioni commerciali di immobili con diversa classificazione catastale (da C/2 a C/5), dei canoni di locazioni relativi alle locazioni commerciali di immobili con classificazione C/1 nei quali vengono esercitate attività ricomprese negli allegati 1 e 2 del DPCM 11/03/2020 (i negozi che “astrattamente” possono rimanere aperti), che siano comunque state chiuse dai conduttori per la ineconomicità della loro gestione nel generale contesto emergenziale, e dei canoni relativi agli affitti di aziende e rami d’azienda nel settore commerciale, alberghiero e turistico, tutti casi in cui l’attuale situazione, determinando una forte alterazione del sinallagma funzionale del contratto, potrebbe legittimare sospensioni del pagamento e rinegoziazioni dei contratti (anche in vista della possibile “onda lunga” dell’attuale emergenza sanitaria).

(8.3) Raccomandate e Notifiche a mezzo del sistema postale (art. 108)

L’art. 108 del decreto “Cura Italia”, rubricato “Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale”, prevede che gli invii raccomandati di cui all’articolo 3, comma 2 DL 261/1999, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda o nel luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta (di cui alla L. 890/1982 e all’articolo 201 del d.lgs. 285/1992), l’operatore postale effettua le notificazioni mediante deposito del piego presso il punto di deposito più vicino al destinatario.

Del deposito del piego è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda.

Tale procedura è suscettibile di causare in futuro grossi problemi in merito all’effettivo ricevimento della raccomandata e/o della notifica, pertanto, si suggerisce sempre di procedere, laddove possibile, a mezzo PEC e, laddove non possibile, a inviare le comunicazioni già inviate a mezzo raccomandata anche tramite PEC o e-mail.

(9) Interventi sulla Giustizia

(9.1) Sospensione delle udienze e dei termini processuali – procedimenti civili e penali

Ai sensi del comma 1 dell’art. 83 dal 9/03/2020 al 15/04/2020 sono sospese le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, che pertanto verranno rinviate d’ufficio a data successiva al 15/04/2020.

La norma trova applicazione per i procedimenti civili, penali, e in quanto compatibile con i procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Il secondo comma prevede altresì la sospensione, sempre nel periodo che intercorre dal 9/03/2020 al 15/04/2020 del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Si intendono pertanto sospesi:

  1. termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari;
  2. termini per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione;
  3. termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi in genere;
  4. termini per le impugnazioni;
  5. tutti i termini procedurali in genere.

Nel caso in cui il decorso del termine abbia luogo nel periodo di sospensione, l’inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 79, la sospensione delle udienze e dei termini non opera nei seguenti casi:

  1. cause di competenza del Tribunale per minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ad alle situazioni di grave pregiudizio;
  2. cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
  3. procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona;
  4. procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; 
  5. procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  6. procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; 
  7. procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; 
  8. procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
  9. procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo;
  10. procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale;
  11. procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda;
  12. procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  13. procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
  14. procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
  15. procedimenti a carico di imputati minorenni;
  16. procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente alle attività giudiziaria non sospesa ai sensi dal comma 5 dell’articolo in esame, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure previste alle lettere da a) a f) ed e h), comma 7, art. 79, vale a dire: 

  1. la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
  2. la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
  3. la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
  4. l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
  5. la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
  6. la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
  7. lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Ai sensi del sesto comma, per il periodo compreso fra il 16/04/2020 e il 30/06/2020, i capi degli uffici giudiziari, in concerto con tutte le competenti autorità, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. 

A tale scopo il decreto prevede l’adozione delle misure di cui alle lettere da a) a f) ed h) sopra richiamate e la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30/06/2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al punto sub xvi che precede.

(9.2) Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (art. 83)

Dal 09/03/2020 al 15/04/2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti anche per  la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo (art. 83, comma 2).

E’ previsto che sia sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività che dovessero essere precluse da provvedimenti specifci dei capi degli uffici giudiziari (art. 83, comma 8).

Viene da chiedersi se, nel periodo dal 09/03/2020 al 15/04/2020, sia sospeso anche il termine di 180 giorni (decorrente dalla data dell’impugnazione del licenziamento) previsto a pena di decadenza per il deposito in giudizio del relativo ricorso. Il ricorso è in effetti un “atto introduttivo del giudizio”, ma è altresì vero che è fatto qui riferimento ai termini di “diritto sostanziale”; la norma non ha insomma quella eloquenza che sarebbe stata opportuna per dare tranquillità su un adempimento centrale come quello di cui si parla. Pertanto occorrerà adottare particolare prudenza e rispettare detto termine. Si auspica  che in sede di conversione venga precisato questo profilo.

(9.3) Potenziamento del PCT (Processo Civile Telematico)

I commi da 11 a 16 dell’art. 83 prevedo inoltre che dal 9/03/2020 al 30/06/2020 negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del DL 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo, e che anche gli obblighi di pagamento del contributo unificato nonché l’anticipazione forfettaria  connessi al deposito degli atti vengano assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, DL 82/2005.

In ambito penale, ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 09/03/2020 al 30/06/2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare viene assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del DL 271/1989.

Sempre per i procedimenti penali comunicazioni e notificazioni sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 09/03/2020 e sino alla data del 22/03/2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti prescritti dalla normativa in vigore.

Fra il 09/03/2020 3 il 31/05/2020 è facoltà della magistratura di sorveglianza sospendere la concessione dei permessi premio di cui all’articolo. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30/06/2020.

(9.4) Mediazione – Negoziazione Assistita – Procedimenti risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per il periodo compreso fra il 9/03/2020 e il 15/04/2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010, nei procedimenti di negoziazione assistita, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 09/03/2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

(9.5) Giustizia amministrativa (art. 84)

L’art. 84 dispone la sospensione dei termini ed il rinvio d’ufficio delle udienze dall’08/03/2020 e fino al 15/04/2020. Le istanze cautelari sono decise con decreto del presidente fuori udienza.

Dal 06/04/2020 al 15/04/2020 tutte le controversie fissate per la trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite.

Dall’08/03/2020 e fino al 30/06/2020 i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l’Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, e le prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati con me persone. Tali provvedimenti possono prevedere una delle seguenti misure:

  1. la limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti;
  2. la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell’attività di apertura al pubblico;
  3. la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
  4. l’adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali
  5. il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti di cui al comma 3 con decreto non impugnabile.

Inoltre, il decreto prevede altresì che successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso.

(9.6) Giustizia contabile (art. 85) 

La sospensione dei termini di cui agli art. 84 e 85 si applica a tutte le funzioni della Corte del Conti e si intende estesa anche alle fasi istruttorie e preprocessuali (non solo soltanto a quelle collegiali) relative alle attività di giurisdizionali, di controllo preventivo, concomitante e successivo.

Nuovo modulo di autocertificazione

Ieri, 17/03/2020, il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito il nuovo modulo di autocertificazione per chi intenda spostarsi da casa propria.

Rispetto al precedente, è stata aggiunta la dichiarazione di “non essere sottoposto alla misura della quarantena”. E’ necessario quindi integrare o sostituire i moduli attualmente in uso aggiungendo tale dichiarazione.

Il nostro Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto possa occorrere.

Scarica il DL 17 marzo 2020 n. 18 c.d. “Cura Italia”

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Scarica il nuovo “modulo di autocertificazione”

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