– Aggiornamento al 28/03/2020 –
A cura degli avv.it Manuel Capurro, Filippo Capurro, Angelo Beretta, Marzia Brianza, Alessia Capella e Francesca Valsecchi, con il coordinamento dell’avv. Isabella Beccaria
Cassa integrazione in deroga Lombardia – Decreto Dirigenziale e approvazione Accordo Sindacale Standard
La Regione Lombardia ha approvato in data 26/03/2020 il decreto dirigenziale che disciplina le regole procedurali e il modello di accordo sindacale standard
per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per le imprese con più di 5 dipendenti che non possono accedere ad altre tutele, come già indicato nel nostro approfondimento “Cassa integrazione in deroga: riparto fondi e accordo quadro per la Lombardia”
.
Vengono anche diramate le “Modalità applicative per la presentazione delle domande di CIG in deroga” .
Il Decreto Dirigenziale segue l’Accordo Quadro sottoscritto con le Parti Sociali lo scorso 23/03/2020 e nonostante sia stato già caricato sul portale regionale diventerà pienamente efficace a seguito della pubblicazione sul Burl – Bollettino Ufficiale Regione Lombardia – prevista per il prossimo lunedì 30/03/2020.
Procedura e accordo sindacale standard
Viene pertanto confermato il fatto che i datori di lavoro con più di 5 dipendenti devono sottoscrivere l’accordo sindacale con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative (anche mediante procedura telematica e/o in sede territoriale) utilizzando il modello standard specificamente approvato dalla Regione Lombardia. Le parti potranno evidentemente personalizzare la struttura dell’accordo sulla base delle specifiche esigenze aziendali, ma la struttura dell’accordo da utilizzare deve essere quella già approvata da parte della Regione Lombardia al fine di velocizzare le procedure di validazione delle pratiche.
L’accordo sindacale potrà prevedere la richiesta di CIGD con decorrenza a partire dal 23/02/2020, comprendendo riduzioni e sospensioni con decorrenza anche antecedente alla data di sottoscrizione dell’accordo sindacale.
Ricordiamo però che, se è vero che l’art. 5 comma 2, dell’Accordo Quadro prevede che l’accordo sindacale debba essere raggiunto entro 5 giorni dalla comunicazione fatta dall’azienda ai sindacati. A sua volta l’art. 5, comma 3, prevede che “una volta sottoscritto l’accordo o decorsi i termini di cui al comma 2“, le aziende possono presentare la domanda di cigd. Dunque se non si trova l’accordo, decorsi i 5 giorni, si può presentare la domanda di CIGD.
Per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti non è richiesto l’accordo sindacale ma non è chiaro se vi sia esonero dalla procedura di consultazione sindacale (ossia: informativa, richiesta di incontro entro 5 giorni da parte dei sindacati, esame congiunto che si deve concludere entro i 5 giorni successivi). La questione non è indifferente in quanto si tratta di datori di lavoro non sindacalizzati e sovente neanche iscritti alle associazioni di categoria datoriali (per un supporto a un’eventuale consultazione con i territoriali).
Funzionamento e informazioni
Le imprese sono invitate a profilarsi sul portale GEFO sistema informativo (Gefo.servizirl.it/dgformazione), inserendo anche le unità produttive per le quali si chiederà la cassa integrazione. L’operazione potrà essere fatta dal legale rappresentante o dal professionista incaricato. Sempre sullo stesso sito è presente il manuale online nel quale trovare le indicazioni necessarie alle compilazioni.
Per i problemi di merito interpretativi delle norme dell’Accordo, da lunedì 30/03/2020 sarà attiva la casella di posta elettronica: CIGD-COVID19@regione.lombardia.it.
Nei primi giorni della prossima settimana, le aziende potranno cominciare a presentare formalmente le domande di cassa integrazione.
Ulteriori misure urgenti – DL 25 marzo 2020 n. 19
Il DL 25/03/2020 n. 19 , al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, prevede la possibilità di adottare su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, misure restrittive di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31/07/2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020.
Tali misure possono essere adottate con un sistema di competenze e con una gerarchia delle fonti assai articolato al fine evidente di evitare, per quanto possibile, una sovrapposizione di interventi che complicherebbe la situazione a non favorirebbe la chiarezza (art. 2).
Tra le misure che il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Regioni possono adottare secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, si segnalano in particolare:
- la limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
- la limitazione o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
- la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;
- la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
- la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
- la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- la limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
- la predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
- la previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale (art. 1, comma 2).
Precettazione
Per far fronte agli episodi di sciopero degli ultimi giorni, l’art. 1, comma 3, DL 79/2020 prevede che, per tutta la durata dello stato di emergenza (fino al 31/07/2020), con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità.
Sanzioni
Si ricorda infine che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 c.p..
Per le attività commerciali si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni (art. 4, commi 1 e 2).
Nuovo modello di autocertificazione
Per i collezionisti delle autocertificazioni, segnaliamo inoltre che nella notte del 26/03/2020 è stato rilasciato da parte del Ministero degli Interni il nuovo modello di autocertificazione da utilizzare per gli spostamenti sul territorio nazionale.