– a cura di Filippo Capurro e Angelo Beretta – Dicembre 2021 –
Con la Legge 17/12/2021 n. 215 è stato convertito il DL 21/10/2021 n. 146 (c.d.“Decreto Fiscale”) recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (per un esame del provvedimento nel testo rogatario si vada su questo al seguente Link
).
Di seguito gli aspetti di maggiore interesse giuslavorisitco introdotti dalla legge di conversione.
(1) AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19
[Art. art. 11-bis DL 146/2021]
I termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19, scaduti tra il 31/01/2021 e il 30/09/2021, sono differiti al 31/12/2021.
Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione e che non siano state accolte, devono essere ora considerate validamente presentate.
(2) SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE
[Art. art. 11, comma 15, DL 146/2021 a modifica dell’art. 31, comma 1, quinto periodo, d.lgs. 81/2015]
In sede di conversione viene reintrodotto un termine (originariamente introdotto con il DL 104/2020 “Decreto Agosto” e poi eliminato con il DL 146/2021 “Decreto Fiscale”) alla possibilità per le agenzie di somministrazione di impiegare in missione a tempo determinato, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato.
Detto termine è fissato al 30/09/2022, fino al quale la menzionata manovra non determinerà in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
(3) IGIENE E SICUREZZA
3.1. MISURE CONTRO IL LAVORO IRREGOLARE
[Art. 13, comma 1, lett d), DL 146/2021 che modifica l’art. 14 d.lgs. 81/2021 (TU Igiene e sicurezza)]
Alcune integrazioni sono previste in relazione agli effetti dei provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e in particolare al provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni sul lavoro irregolare.
In particolare:
- è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 50/2016;
- il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i contributi ai lavoratori interessati.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
3.2. PREPOSTO PER L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA
[Art. 13, comma 1, lett. d) bis, DL 146/2021 che modifica gli artt. 18, 19 e 26, d.lgs. 81/2021 (TU Igiene e sicurezza)]
Vengono modificati gli articoli 18 e 19 del d.lgs. n. 81/2008, prevedendo tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente quello di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza con possibilità, per i contratti e gli accordi collettivi di lavoro di stabilire l’emolumento ad essi spettante.
Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
Il nuovo art. 19, comma 1, lett. a) stabilisce che il preposto ha l’obbligo di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, il preposto deve interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
Nell’ambito di contratti di appalto, d’opera e di somministrazione, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale il personale che svolge la funzione di preposto.
3.3. NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
[Art. 13, comma 1, lett. d), DL 146/2021 che modifica l’art. 14, d.lgs 81/2008 (TU Igiene e sicurezza)]
Inoltre, il committente che abbia al proprio servizio lavoratori autonomi occasionali è tenuto a trasmettere preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica, per segnalarne l’attività.
Nel caso di inottemperanza, è prevista una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 124/2004.
3.4. ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
[Art. 13, comma 2, DL 146/2001]
L’INL avrà competenza anche per l’attività di vigilanza sull’applicazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’ASL e l’INL promuovono e coordinano sul piano operativo l’attività di vigilanza a livello provinciale.
(4) FONDO NUOVE COMPETENZE
[Art. 11 ter, DL 146/2021]
Le risorse di cui all’articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 178/2020, possono essere altresì destinate a favore dell’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per le finalità di cui all’articolo 88, comma 1, del D.L. 34/2020: si tratta in totale di 700 milioni di euro, di cui 200 milioni riservati a progetti già presentati ed i restanti 500 milioni destinati a nuovi bandi che verranno emanati nel prossimo biennio.