– a cura di Filippo Capurro – Dicembre 2021 –
Un bel regalo di Natale da parte del Ministero del Lavoro.
Con Circolare INPS 23/12/2021 n. 196 è stata parzialmente rettificata l’impostazione della precedente Circolare INPS 01/12/2021 n. 180 (nostra precedente news
).
In particolare è stato precisato che:
a) “(…) ad avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la volontà del legislatore è stata quella di prorogare ulteriormente il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i soli datori di lavoro che abbiano la possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui all’articolo 8, commi 2 e 8, del decreto-legge n. 41 del 2021, e cioè per i datori di lavoro potenzialmente destinatari dei trattamenti citati a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno fatto domanda”.
“Tanto premesso fino alla data del 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro privati che possono accedere ai trattamenti di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto Sostegni, e per i datori di lavoro privati che possono accedere al trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) di cui all’articolo 8, comma 8 del decreto Sostegni”.
e, precisazione di non scarso rilievo:
b) “(…) le date del 31 ottobre 2021 e del 31 dicembre 2021 (ndr: quest’ultima limitatamente alle categorie di aziende interessate dall’ulteriore proroga) costituiscono il termine ultimo entro il quale deve essere stipulato l’accordo aziendale e avvenuta l’adesione del lavoratore all’accordo, mentre la risoluzione del rapporto di lavoro può divenire efficace anche successivamente alle predette date.”.
Quindi è salva la NASpI per i menzionati lavoratori rientranti in “accordi Covid” stipulati dopo il 30/06/2021 (e entro il 31/10/2021) … e … anche se costoro cessano il rapporto in data successiva.
Inutile dire che, benché trattasi di una fonte di “prassi”, l’intervento Ministeriale costituisce un elemento di interpretazione della normativa sul blocco, a valere anche in Tribunale, per le controversie sulla legittimità dei licenziamenti.