– a cura di Filippo Capurro – Dicembre 2021 –
Segnaliamo la Circolare INPS 01/12/2021 n. 180 avente ad oggetto “Indennità di disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale durante il periodo di vigenza delle preclusioni e delle sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”.
Secondo l’INPS gli “accordi collettivi Covid” di risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro successivi al 30/06/2021 (introdotti con l’art. 14 DL 104/2020 “Decreto Agosto” e successivamente prorogati) consentirebbero il riconoscimento della NASpI solo se il datore di lavoro ha attivato l’ammortizzatore emergenziale, in quanto esclusivamente in questo caso opererebbe il divieto di licenziamento.
Mi viene in mente la fattispecie di cui al combinato diposto dei commi 2 e 10 del D.L. 41/2021 (“Decreto Sostegni” ) che fissa l’efficacia del blocco fino al 31/10/2021 per i datori di lavoro soggetti al regime della Cassa integrazione Covid in deroga (CIGd), dell’assegno ordinario (FIS) e della CISOA (in pratica le imprese piccole e dei settori del terziario e agricolo).
La lettura prudenziale della norma, supportata sia dalla seconda versione della nota illustrativa al Decreto sia direi anche dalla Nota INL 16/07/2021 n. 5186, considerava il divieto esteso al 31/10/2021 a prescindere dall’uso degli ammortizzatori.
Ora i datori di lavoro che hanno sottoscritto accordi ad esempio a settembre e ottobre e i relativi lavoratori che fine fanno?
E le previsioni negli accordi di eventuali obblighi di integrazione della NASpI da parte del datore di lavoro?
Capisco che legislatore e INL avessero maggiore propensione a interpretazioni di estensione del blocco, mentre l’INPS la ha invece ora a limitare le uscite per NASpI, ma parlarsi no?
E un po’ di certezza nel caotico quadro della legislazione emergenziale?