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– a cura di Filippo Capurro – Gennaio 2022 –

Trib. Roma 21/09/2021 n. 7421 est. Savignano

Un caso interessante per due aspetti, il primo meno attuale riguarda il blocco emergenziale dei licenziamenti, il secondo più generale afferisce alla questione delle condotte datoriali successive alla scadenza del diritto di revoca del recesso.

Si trattava di un licenziamento a cavallo dei primi due decreti di limitazione, e segnatamente tra il blocco Covid contenuto nell’art. 46 DL 18/2020 (Decreto Cura Italia) efficace fino al 15/05/2021 e la sua proroga prevista dall’art. 80 DL 34/2020 (Decreto Rilancio) entrato in vigore il 19/05/2021: il famoso pasticcio dei giorni di scopertura.

(1)
Il giudice risolve la questione della sua validità rilevando che il licenziamento (atto recettizio ex art. 1334 c.c.) era pervenuto al lavoratore il 22/05/2021 – pur se datato precedentemente – e quindi certamente in costanza di divieto.

Tuttavia si fa anche carico, da un lato della natura retroattiva del decreto (che in effetti aveva prorogato l’originario termine), ma pure che la nullità va valutata nel momento genetico dell’atto, ponendosi la questione del possibile inquadramento del vizio nella fattispecie della “sopravvenuta inefficacia”.

(2)
Interessante è poi la valutazione sulla manovra di revoca unilaterale del licenziamento. Il giudice l’ha ritenuta inefficace, rilevando l’inapplicabilità della norma speciale che la prevedeva anche successivamente alla scadenza del termine generale di quindici giorni dall’impugnazione. Infatti, la norma speciale contenuta nell’art. 40, DL 34/2020 (Decreto Rilancio), estesa fino al 14/10/2020 dal DL 105/2020 (Decreto Agosto), non copriva la revoca che era invece avvenuta solamente il 26/12/2020.

Ciò che interessa è tuttavia il fatto che la lettera del datore di lavoro è stata considerata quale proposta di assunzione (peraltro non condizionata alla rinuncia alle pretese conseguenti al licenziamento). Sicché il rifiuto del lavoratore di accettarla integrerebbe, ai fini risarcitori, violazione dell’obbligo del creditore di cooperare con il debitore per la riduzione del danno (art. 1227, comma 2 cc), con conseguente detrazione dalla condanna dell’aliunde perceptum relativo a quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire a seguito dell’adesione della proposta datoriale di ricostituzione del rapporto.
Non una novità assoluta ma certamente uno stimolo di riflessione su come eventualmente affrontare situazioni delicate.