Responsabilità solidale e doppio decentramento nello schema della somministrazione di lavoro presso un appaltatore

Responsabilità solidale e doppio decentramento nello schema della somministrazione di lavoro presso un appaltatore

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– Luglio 2023 –

Trib. Gorizia 12 aprile 2023 n. 111, est. Allieri

➡ IL PASSAGGIO DELLA PRONUNCIA

“In quest’ottica, il lavoratore del somministratore, impiegato dall’utilizzatore nell’ambito d’un appalto, è coinvolto in una duplice operazione di decentramento/divaricazione tra datore di lavoro e beneficiario della prestazione: per un verso, nel rapporto trilaterale derivante dalla somministrazione, egli vede una netta divaricazione tra titolare del rapporto e soggetto deputato ad esercitare le tipiche prerogative datoriali, mentre, per altro verso, una volta che viene utilizzato nell’appalto, è coinvolto in una tipica ipotesi di decentramento.
La tutela legislativa accordata partitamente all’interessato muove da una medesima ratio, vale a dire quella illustrata nitidamente dalla Corte costituzionale, ma in vicende in cui il soggetto è esposto ad una duplicità di rischi, come nella specie, limitare la sua tutela soltanto a quella derivante dall’art. 35 significherebbe non garantire copertura a «tutti» i livelli di decentramento. Affiancare all’azione assegnata dall’art. 35 quella prevista dall’art. 29 non determina perciò una duplicazione indebita delle tutele, consentendo piuttosto di assegnare a ciascuna categoria di potenziale pregiudizio un appropriato rimedio.
D’altra parte, sarebbe privo di giustificazione il vantaggio tratto dal committente dall’esonero di responsabilità rispetto alla retribuzione spettante ai lavoratori somministrati all’utilizzatore/appaltatore, benché la loro prestazione abbia contribuito all’esecuzione dell’appalto non diversamente da quella dei core workers dell’appaltatore.”

➡ OSSERVAZIONI

Il percorso espansivo della responsabilità solidale negli appalti trova il suo definitivo sigillo nella sentenza Cort. Cost. 254/2017 che ha stabilito che, al contratto di subfornitura industriale si applica lo stesso regime di responsabilità solidale previsto per gli appalti.
L’impianto è quello di escludere la natura speciale della norma di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 sulla base della considerazione per la quale l’eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile – che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato – ma non lo è più se riferita all’ambito, ove pur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura.

➡ RIFERIMENTI

Per un inquadramento del problema segnaliamo in questo sito: F. Capurro “Un’ulteriore pronuncia sulla responsabilità solidale nell’ambito del decentramento produttivo: la “vis espansiva” di questo istituto” .

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