– Luglio 2023 –
➡ IL “PASSAGGIO” DELLA PRONUNCIA
“Al riguardo va rilevato che la circostanza che il fatto tardivamente contestato comporti l’illegittimità del licenziamento non implica di per sé che lo stesso sia insussistente. L’immediatezza della contestazione è elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro ma è esterno alla condotta disciplinarmente rilevante posta in essere dal lavoratore che integra la fattispecie giuridica astrattamente punibile con il licenziamento.”
(…)
“Resta allora integro il potere del giudice di verificare se il fatto addebitato, in disparte la tempestività della contestazione, configurasse o meno un grave illecito disciplinare sul quale fondare la risoluzione del rapporto di lavoro ed accertatane la sussistenza nella sua materialità occorre altresì verificarne la sua illiceità e, solo ove la si escluda, può trovare applicazione la tutela prevista dall’ art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970.”
➡ OSSERVAZIONI
Quindi il giudice ritiene che in ipotesi di tardiva contestazione di un fatto però esistente, pur sussistente l’inadempimento posto a base del licenziamento – la mancanza di una tempestiva contestazione disciplinare in violazione dei principi di correttezza e buona fede comporta sì il venir meno della punibilità per effetto della condotta dallo stesso datore di lavoro tenuta, ma che la fattispecie debba essere inquadrata tra le “altre ipotesi” per le quali si applica il quinto comma dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Quindi – in regime Fornero – la c.d. tutela indennitaria forte.
➡RIFERIMENTI
In termini, ad esempio:
Cass. SS.UU. 27/12/2018 n. 30985
Tribunale di Venezia 14/01/2020 est. Bortoloso
Contraria:
Trib. Ravenna 12/01/2022 est. Bernardi che afferma come in tali ipotesi vi sia insussistenza del fatto contestato, sulla base dell’osservazione – a dire il vero molto brillante – per la quale la prolungata inerzia del datore di lavoro di fronte al comportamento del dipendente possa essere considerata una dichiarazione implicita della volontà di non perseguire il fatto, e quindi dell’insussistenza di una lesione in concreto ai propri interessi. Mancando dunque il requisito dell’antigiuridicità, il fatto tardivamente contestato, sarebbe insussistente, con la conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata di cui al comma 4 dell’art 18.
Su questo tema, sempre nel nostro sito rinviamo a: “Tempestività della procedura disciplinare e apparato sanzionatorio” e “L’immediatezza quale requisito fondamentale del licenziamento disciplinare”
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