– Luglio 2023 –
Cass. 16 dicembre 2022 n. 36944 ord.
[Art. 32, comma 4, lett d), L. n. 183/2010]
In sintesi: L’azione del lavoratore che rivendica l’assunzione dall’appaltatore subentrante (in forza di clausola sociale) non è interessata dalla decadenza.
➡ IL “PASSAGGIO” DELLA PRONUNCIA
“Nel caso del passaggio, con nuova assunzione, dei lavoratori dal precedente datore di lavoro, appaltatore di servizi, al diverso datore di lavoro nuovo appaltatore, il lavoratore non rivendica un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal “titolare del rapporto”, come recita la norma oggetto di esame, perché il lavoratore non pone in discussione la legittimità o la validità del precedente rapporto né la validità della sua cessazione o della sua modificazione, come ad esempio in ipotesi di un trasferimento. La fattispecie contemplata del comma 4, lett. d) può, quindi, riferirsi, oltre che alla somministrazione irregolare espressamente richiamata dalla norma, agli appalti illegittimi, o ancora alla violazione delle norme sul distacco e comunque a tutte quelle altre tipologie in senso lato interpositorie che possono realizzarsi ad esempio nell’ambito di gruppi societari che nascondono un’unicità d’impresa, come anche in ipotesi di più imprese in cui viene rivendicata una contitolarità del rapporto di lavoro.
In questi casi, ciò che la norma fa rientrare nell’ambito limitativo del termine di decadenza per l’impugnazione, è l’accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un terzo, quale preteso effettivo o unico titolare del rapporto.”
“Nel caso di cambio di appalto non si è in presenza di alcuna azione diretta a contrastare fenomeni interpositori o comunque di contitolarità del rapporto di lavoro, ma si trattadi un semplice avvicendamento nella gestione di un appalto di servizi che il CCNI, del settore disciplina in maniera articolata e compiuta prevedendo, in presenza di specifiche condizioni, l’obbligo dell’ impresa subentrante di assumere ex novo il personale in forza presso l’impresa cessante.”
➡ OSSERVAZIONI
La questione si pone in presenza di clausole sciali di seconda generazione, giacché di per sé, l’avvicendamento in un appalto non comporta il diritto del lavoratore impiegatovi a passare alle dipendenze del nuovo appaltatore.
Ciò a meno che esso non venga qualificato – sulla base degli elementi del caso concreto – come un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, tema estremamente frastagliato nel dialogo tra giurisprudenza nazionale ed euro-comune. In tal caso si avrebbero le conseguenze circolatorie del rapporto previste dall’art. 2112 cc..
Il principio affermato dalla Suprema Corte pare abbastanza ovvio, senonché si tratta di una sentenza in contrasto con quella impugnata che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un lavoratore nei confronti di una società che era subentrata quale appaltatrice al suo datore di lavoro, per intervenuta decadenza dal diritto ex art 32 della L. 183/2010.
➡ RIFERIMENTI
Conforme
Cass. 25 maggio 2017 n. 13179
Ricordo inoltre che, nell’ambito delle operazioni di trasferimento d’azienda, la giurisprudenza ritiene che la norma sulla decadenza [ai sensi dell’art. 32, comma 3, lett c] operi solo nel caso di mancanza di genuinità del ramo e di passaggio imposto ai lavoratori (che risulterebbe una irregolare cessione del contratto ex art. 2103 c.c.). Viceversa la norma non si riferisce alla diversa ipotesi in cui si sia in presenza di un trasferimento genuino nel quale il lavoratore escluso chieda l’accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze dell’azienda cessionaria (per tutte Cass. 09/07/2021 n. 19589 ord.).
Sul diverso ma limitrofo problema della decadenza nell’azione di somministrazione irregolare rinvio al mio studio pubblicato sulla Rivista “Labor – Il Lavoro nel diritto” “Appalto non genuino e azione di somministrazione irregolare: la decadenza prevista da una chiarissima norma “oscura”” .