Le Sezioni Unite compongono il conflitto di orientamenti sulla tutela sanzionatoria avverso al licenziamento disciplinare tardivo, nell’ambito di applicabilità dell’art. 18 L. 300/1970
Cass. SS.UU. Cass. 27/12/2017 n. 30985
Il licenziamento disciplinare che viene dichiarato illegittimo per tardività della contestazione deve essere sanzionato con il riconoscimento in favore del dipendente di un’indennità risarcitoria di importo compreso tra 12 e 24 mensilità della retribuzione globale di fatto.
Non viene dunque applicata la più modesta tutela risarcitoria (da 6 a 12 mensilità) prevista per i meri vizi procedurali del licenziamento, ai sensi dell’art. 18, comma 6, L. 300/1970).
La sentenza ha un grande valore non solo per le conseguenze sanzionatorie che prevede ma per la ricostruzione che effettua con estremo rigore circa il determinante significato dell’immediatezza nel licenziamento disciplinare.
Emblematico è il seguente passaggio:
“Ciò autorizza a ritenere che il principio della tempestività della contestazione può risedere anche in esigenze più importanti del semplice rispetto delle regole, pur esse essenziali, di natura procedimentale, vale a dire nella necessità di garantire al lavoratore una difesa effettiva e di sottrarlo al rischio di un arbitrario differimento dell’inizio del procedimento disciplinare. Si è infatti affermato che, in materia di licenziamento disciplinare, il principio dell’immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall’altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore – in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede – sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile.”