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– a cura di Manuel Capurro – Aprile 2019 –

Con la riforma del diritto fallimentare (D.Lgs. 14/2019) sono state apportate alcune modifiche al Codice Civile destinate ad entrare in vigore anticipatamente rispetto alla riforma del diritto fallimentare (che entrerà in vigore il 14 agosto 2020).

In particolare è stato, tra l’altro, modificato il 3° comma dell’Art. 2477 c.c. che prevede i casi in cui la società a responsabilità limitata deve nominare un organo di controllo o un revisore. In particolare il nuovo testo prevede che tale obbligo sussista nei seguenti casi:

“La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti” (grassetto aggiunto).

La nuova disposizione sarà applicabile dal 16 dicembre 2019 per dare tempo alle società a responsabilità limitate di adeguarsi.

Attualmente la nomina dell’organo di controllo o del revisore, è prevista nel caso di superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. 

La radicale modifica apportata dalla riforma del diritto fallimentare al 3° comma dell’Art. 2477 c.c., avrà, quindi, come inevitabile conseguenza per molte società a responsabilità limitata Italiane l’insorgenza dell’obbligo di dotarsi di un organo di controllo o di un revisore.