Il comma 910 della L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di stabilità 2018) ha stabilito che dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro e i committenti devono provvedere al pagamento della retribuzione e di eventuali acconti della stessa unicamente con modalità tracciabili attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Sul punto si veda sul nostro sito anche “Per le retribuzioni vietato l’uso del contante”.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”), con propria Nota del 16 luglio 2018 n. 6201, ha risposto a un quesito posto da Confindustria relativo alla modalità di pagamento delle somme erogate quali gli anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (per esempio rimborso spese viaggio, vitto, alloggio).
L’INL ha chiarito che per le stesse non vige alcun obbligo di versamento con le modalità tracciabili.
Di fatto sarebbe lo stesso tenore letterale della norma a confermare la sussistenza dell’obbligo di tracciabilità unicamente per la corresponsione della retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, e non, invece, per il versamento di somme erogate a diverso titolo, quali i rimborsi spese per trasferte e gli anticipi di spese sostenute per conto del datore di lavoro o del committente.