– di Filippo Capurro – © RIPRODUZIONE RISERVATA
Segnaliamo un’interessante pronuncia del Tribunale di Roma la quale ha affermato che la regolamentazione dei controlli a distanza prevista dall’art. 4 L. 300/1970 – come modificato dall’art. 23, d.lgs. 151/2015 – si applica anche ai c.d. controlli difensivi.
Più precisamente viene affermato che dal nuovo testo della norma in parola non risulta più essere vietato in termini assoluti l’effettuazione di controlli a distanza sui lavoratori, potendo gli stessi essere attuati “per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”, nei limiti e con le modalità previste dalla norma.
Pertanto non appare più necessario – ove mai lo sia stato – appellarsi a “finalità difensive” per superare un divieto assoluto di controllo a distanza che, appunto, non esiste più.
Viene tuttavia precisato che, sulle MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO A DISTANZA, la novella della norma ha posto limiti chiari e rigorosi la cui osservanza non può più in alcun modo essere elusa sulla base della mera circostanza, peraltro rilevabile solo ex post, della scoperta che il lavoratore abbia o meno commesso un illecito.
Pertanto, nel caso di controllo sulle e.mail del lavoratore, anche ove dovessero essere rilevate illeciti da parte dello stesso, occorrerà sempre che:
- l’impianto sia stato previamente autorizzato con accordo sindacale o dall’INL;
- l’impianto abbia una o più delle finalità (diverse da quelle di controllare i lavoratori) previste dal primo comma dell’art. 4, l. n. 300/1970;
- il datore di lavoro abbia preventivamente informato il lavoratore che l’impianto è stato installato, e che vi si potranno esperire controlli (comma 3);
- il controllo sia esperito in conformità al Codice della Privacy, il che comporta essenzialmente che esso sia fatto secondo i principi di trasparenza, scopo legittimo e determinato e non invasività, ricavabili dall’art. 11, d.lgs. n. 196/2003.