ScaricaStampa

– di Filippo Capurro – © RIPRODUZIONE RISERVATA

La natura discriminatoria o ritorsiva o dovuta a motivo illecito determinante del licenziamento comporta conseguenze assai significative.

Anzitutto va precisato che si tratta di vizi diversi tra loro, in quanto:

  • la DISCRIMINAZIONE si ha quando l’atto giuridico è ispirato a motivi di credo politico o di fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione all’attività sindacale, tra cui è compresa la partecipazione del lavoratore ad uno sciopero, nonché da ragioni razziali, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basate sull’orientamento sessuale o sule convinzioni personali del dipendente;
  • la RITORSIONE consiste invece nell’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione;
  • il MOTIVO ILLECITO DETERMINANTE, si ha quando l’interesse perseguito dal datore di lavoro, in modo determinante ed esclusivo, risulti contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume o in frode alla legge.

Tali vizi comportano la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, ai sensi della severa tutela di cui all’art. 18, comma 1 Statuto dei Lavoratori.

Tale sanzione applicabile anche ai dirigenti.

La pronuncia Cassazione 16 agosto 2018 n. 20742 affronta appunto un caso riguardante un dirigente e precisa anzitutto che “l’onere di dimostrare l’intento discriminatorio, idoneo a configurare la nullità del recesso (…) è posto a carico del lavoratore”.

Viene in particolare rilevato che, nel caso specifico, “non è dato evincere alcun accertamento, né in merito all’effettiva causale del recesso, né in merito all’avvenuto raggiungimento in giudizio della prova della ritorsione – quale motivo unico e determinate – offerta dal dirigente licenziato”. 

La Suprema Corte osserva inoltre che “l’eventuale carenza di giusta causa, pur ricavabile da circostanze di fatto allegate, integra un ulteriore e non già compreso motivo di illegittimità del recesso come tale non rilevabile d’ufficio dal giudice e neppure configurabile come mera diversa qualificazione giuridica della domanda”.

Massima attenzione e cura dunque nell’impostare la causa a tutela del dirigente.

Scarica la pronuncia Cassazione 16 agosto 2018 n. 20742

ImmaginePDF

A questo link un caso seguito dal nostro Studio, nel quale abbiamo ottenuto per il dirigente la reintegra e il risarcimento del danno