Legittimo il licenziamento del viaggiatore piazzista che altera le ricevute di pagamento dei pasti di lavoro oggetto di richiesta di rimborso.
In particolare la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il recesso alla luce degli standard specifici desunti dalla natura delle mansioni svolte (viaggiatore piazzista) e del grado di fiducia che il datore di lavoro deve porre rispetto a una attività lavorativa svolta dal dipendente al di fuori della sfera di sorveglianza diretta di chi sia addetto al controllo.
La sanzione disciplinare del licenziamento è stata pertanto ritenuta proporzionata rispetto alla lesione del vincolo fiduciario che non consentiva la prosecuzione del rapporto.