ScaricaStampa

– a cura di Filippo Capurro – Maggio 2019 –

La sentenza che qui segnaliamo (Cass. 08/05/2019 n. 12174) affronta il tema del licenziamento disciplinare per gli assunti dal 07/03/2015 (c.d. tutele crescenti), da un datore di lavoro con oltre 15 dipendenti.

Una premessa. L’art. 3, comma 2, D. Lgs. nr. 23 del 2015, dispone che:

“Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata (…)”

Nella pronuncia qui menzionata viene affermato che, ai fini della interpretazione dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. nr. 23 del 2015, l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore – rispetto alla quale comunque resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento – comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare.

Un fatto materiale sussistente può dunque essere insussistente sul piano disciplinare.

Per una approfondita esplicazione della questione e per ulteriori riferimenti di giurisprudenza si rinvia sul nostro sito a “È sempre una passeggiata il licenziamento per motivi soggettivi nell’ambito delle “tutele crescenti”?” (di Filippo Capurro).

Scarica Cassazione 8 maggio 2019 n. 12174

ImmaginePDF