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Nota INL 16/07/2021 n. 5186 “Riattivazione procedure ex art. 7 L. n. 604/1966 – art. 4, D.L. n. 99/2021”

E’ stata emanata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro una nota nella quale viene trattata la questione della (attivazione e) riattivazione – per imprese per le quali è venuto meno il blocco dei licenziamenti – delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 7 L. n. 604/1966.

Dette procedure riguardano i lavoratori soggetti alla disciplina dell’art. 18 L. 300/1970, ossia occupati da datori di lavoro sopra soglia (15 dipendenti) e assunti prima del giorno 07/03/2015.

La nota interviene in un  momento di particolare complessità normativa. Rinviamo, quanto allo stato della disciplina del blocco dei licenziamenti, alla nostra news a questo Link .

Qui ricordo solo che le categorie di datori di lavoro interessati sono in sostanza:

(a) Datori di lavoro soggetti al regime degli ammortizzatori Covid di Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGd), dell’assegno ordinario (FIS) e della CISOA;

(b) Datori di lavoro che usufruiscono entro il 31/12/2021 di CIGO e CIGS NON COVID sgravata (imprese di industria e costruzioni) per la durata della fruizione del trattamento, sebbene- come si dirà – la nota sembra dire per il periodo di trattamento autorizzato;

(c) Datori di lavoro che usufruiscono dello sgravio contributivo entro il 31/12/2021;

(d) Settore industria: in particolare industrie tessili, dell’abbigliamento e delle pelli fino al 31/10/2021;

(e) Datori di lavoro dell’industria ed edili che fruiscono delle ulteriori 13 settimane di CIGS (in deroga) per la durata della fruizione del trattamento, sebbene la nota sembra dire per il periodo di trattamento autorizzato;

(f) Datori di lavoro che hanno sottoscritto accordi sindacali di solidarietà per la riduzione dell’orario di lavoro finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali.

Data l’esistenza di diverse situazioni nelle quali possono trovarsi i datori di lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al fine di acquisire le informazioni utili all’istruttoria delle procedure di conciliazione, ha predisposto un modello di istanza specifico che ha allegato nota. 

Analogamente, per le istanze riguardanti le procedure di conciliazione di cui all’art. 7 L. 604/1966 in corso al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”), l’INL ritiene opportuno che le aziende interessate reiterino l’istanza utilizzando il medesimo modello di cui sopra. In questo modo vi potrà essere il necessario aggiornamento informativo che tenga conto dell’attualità dell’esigenza dell’esubero.

Gli Uffici competenti effettueranno le verifiche del caso mediante consultazione delle banche dati ed eventualmente archivieranno le procedure.

L’INL non manca infine di richiamare l’avviso comune con il quale si raccomanda l’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. 

Da notare, in merito all’esegesi della normativa vigente in materia di blocco di cui agli artt. 40 e 40 bis del c.d. Decreto Sostegni bis [ipotesi di blocco sopra indicate ai punti b) ed e)], che, nonostante secondo il dato normativo i licenziamenti siano preclusi per “la durata del trattamento di integrazione salariale fruito, L’ITL afferma che la ratio di tali norme risiede “nel collegare il divieto di licenziamento alla domanda di integrazione salariale e dunque al periodo di trattamento autorizzato e non a quello effettivamente fruito”.

Interessante è altresì la precisazione dell’ITL per la quale il divieto di licenziamento di cui alla lettera d) (tessile, abbigliamento e pelli) opera a prescindere dalla effettiva fruizione degli strumenti di integrazione salariale.