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– Luglio 2021 – a cura di Filippo Capurro

Segnaliamo due pronunce antitetiche in materia di azione per condotta antisindacale nell’ambito del lavoro etero – organizzato

Secondo Tribunale di Firenze 09/02/2021 decr. est. Consani  il procedimento di repressione della condotta antisindacale non è esperibile per i lavoratori autonomi, nemmeno se siano collaboratori etero-organizzati ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 81/2015. Si ritiene quindi che l’azione ex art. 28 L. 300/1970 sia esperibile solo in relazione a conflitti che si sviluppino nell’ambito di rapporti di natura subordinata e nei quali la controparte sia un datore di lavoro.

Viene inoltre escluso che la legittimazione ad agire ex art. 28 L. 300/1970 possa fondarsi sull’art. 47 quinquies d.lgs. 81/2015, che stabilisce l’applicabilità ai rider della disciplina antidiscriminatoria e di quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati.

Tribunale di Bologna 30/06/2021 decr. est. Palladino   ritiene, anzitutto che, anche nella fase sommaria del procedimento per condotta antisindacale, possa essere decisa la questione pregiudiziale della natura giuridica dei rapporti di lavoro. Nel caso specifico è stato ritenuto che i rapporti dei rider di Deliveroo abbiano natura di collaborazioni etero-organizzate ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 81/2015.

Il giudice ha poi ritenuto  l’estensione a tale tipo di collaborazioni della disciplina del lavoro subordinato per effetto dell’art. 2 d.lgs. 81/2015, possa includere anche l’applicazione dell’art. 28 L. 300/1970, che è norma insieme sostanziale e processuale.

La sentenza affronta poi il più ampio tema dell’accordo raggiunto da Assodelivery e UGL-Rider nel settembre 2020 sulle condizioni di collaborazione dei rider, ed esclude che UGL-Rider sia un soggetto rappresentativo legittimato alla stipulazione di un accordo aventi gli effetti derogatori di cui agli artt. 2, comma 2 e 47 quater, d.lgs. 81/2015.