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– a cura di Filippo Capurro – Aprile 2019 –

Quando un imprenditore cede un azienda o un suo ramo a un’altro imprenditore, la regola generale è il passaggio dei dipendenti dell’azienda o del ramo ceduto, dal primo al secondo (art. 2112, comma 1, cod. civ.).

Il trasferimento d’azienda (o di un suo ramo)  si verifica quando, a seguito di operazioni di varia natura (cessione, scissione, fusione, affitto, usufrutto, etc.), una entità economica organizzata in maniera stabile, muta di titolarità conservando la sua identità e mantenendo così una struttura idonea a continuare a svolgere un’attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo.

Per un approfondimento sulla nozione  rinvio sul nostro sito a “L’ancora complessa nebulosa della nozione di ramo d’azienda nel Diritto del Lavoro”.

Le ipotesi problematiche che possono darsi nel caso di operazioni simili sono sostanzialmente le seguenti:

a) trasferimento d’azienda o di ramo in cui il cedente, illegittimamente, trattenga per se alcuni lavoratori senza farli passare con l’azienda o con il ramo al quale appartengono, in violazione della suesposta regola di legge del passaggio automatico dei dipendenti;

b) illegittima cessione di lavoratori avvenuta nell’ambito di un fittizio trasferimento di ramo d’azienda: in sostanza poiché non vi è trasferimento d’azienda non vi può essere passaggio automatico dei lavoratori; in assenza di trasferimento di ramo d’azienda i lavoratori infatti potrebbero passare sololo ove il contratto di lavoro fosse ceduto con il consenso degli stessi lavoratori (art. 1406 e ss. cod. civ.).

La legge prevede un termine di decadenza di 60 giorni (e un successivo termine di 180 giorni per avviare l’azione giudiziale) riferito “alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento” (art. 32, comma 4, lett. c, L. 183/2010).

Quando si applica questo termine di decadenza?

Il termine di decadenza si applica solo al caso a) sopra menzionato, ossia quando il lavoratore intenda contestare la cessione del suo contrattato senza il suo consenso e in assenza di una genuina operazione di cessione di ramo d’azienda.

La sentenza qui segnalata afferma che il termine di decadenza non si applica invece nel caso b), ossia quando il trasferimento d’azienda sussista e il lavoratore contesti che il trasferimento del suo rapporto non sia avvenuto, pretendendo quindi di passare al cessionario. In questo caso i soggetti interessati potranno fare valere i propri diritti negli ordinari termini di prescrizione, senza essere invece vincolati dal termine di decadenza.

Precisa sul punto la Suprema Corte: “Ed invero, la cessione dei contratti di lavoro nell’ipotesi di trasferimento di azienda avviene automaticamente ex art. 2112 e.e., e nella fattispecie si era peraltro già verificata dal 1.11.12, sicché non vi era alcuna necessità, né onere per il lavoratore, di far valere formalmente nei confronti del cessionario l’avvenuta prosecuzione del suo rapporto di lavoro con quest’ultimo (che ha acquisito contrattualmente l’azienda cedente ed il relativo personale), essendo tale prosecuzione già avvenuta ope legis, sicché è evidente che solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. debba far valere tale impugnazione nel termine di cui all’art. 32, co. 4 lett. e), mentre nella specie, come dedotto dalla stessa controricorrente S , egli dedusse «l’intervenuta (e voluta) realizzazione della fattispecie di cui all’art. 2112 c.c. al fine di accertare il passaggio alle dipendenze dell’odierna controricorrente (S), e dunque la successione della stessa nel diritto controverso».”

Scarica Cassazione 9 aprile 2019 n. 9872

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