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– a cura di Alessia Capella – Maggio 2019 –

Si segnala un’interessante pronuncia del Tribunale di Pavia ( che ha fatto chiarezza sulla rappresentatività dell’organizzazione sindacale CONFSAL, foriera di numerosi dibattiti interpretativi e spesso strumentalizzata dall’INPS per la richiesta di differenze contributive.

Una premessa. L’art. 7, comma 4, D.L. 248/2007 recita: 

“Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.”

Il Giudice del lavoro ha accolto l’opposizione proposta dalla parte datoriale avverso l’avviso di addebito emesso dall’Istituto di previdenza con cui richiedeva il pagamento di una maggiore contribuzione da parte dell’Agenzia di assicurazione che, ai propri dipendenti, aveva applicato il CCNL Sna/Confsal, anziché il CCNL sottoscritto da Anapa/Unapass/Fna, ritenuto dall’INPS maggiormente rappresentativo a livello nazionale.

Nel riconoscere la legittimità del CCNL Sna/Confsal, la sentenza ha utilizzato motivazioni sulle quali vale la pena di soffermarsi, riferibili alla nozione di “rappresentatività” e al concetto di ripartizione “dell’onere probatorio” gravante sulle parti.

Sul concetto di rappresentatività la pronuncia ha avuto modo di evidenziare:

  1. da un lato, che la maggiore o minore rappresentatività va riferita, ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 248/2007 e dell’art. 1 d.l. n. 338/89 (convertito in L. n. 389/1989), non al contratto collettivo ma alle OO.SS. che lo hanno stipulato, misurabile in termini di imprese associate all’organizzazione sindacale che per parte datoriale ha stipulato il CCNL in questione; requisito che il giudicante ha riconosciuto nelle specie appartenere alle OO.SS. firmatarie del CCNL Sna/Confsal.
  2. dall’altro, che il requisito di organizzazione “comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale” è certamente attribuibile alla sigla sindacale Confsal, anche a fronte dei chiarimenti fornite dal Ministero del Lavoro con il decreto n. 14280 ter del 4 luglio 2014.

Sotto il profilo dell’onere probatorio la sentenza ha invece statuito che sia compito dell’Inps dimostrare l’esistenza del requisito di maggior rappresentatività, su base nazionale, delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo invocato, sulle cui retribuzioni l’Ente pretende di commisurare i contributi previdenziali. Ciò per una duplice ragione:

  1. la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali o datoriali non costituisce un fatto notorio ex art. 115 c.p.c.;
  2. ii) il dato in ogni caso può variare nel corso del tempo. 

Con questa pronuncia, il Tribunale del Lavoro ha sancito la non applicabilità di un unico Ccnl per settore e, quindi, l’esclusività della contrattazione collettiva attribuita ad alcuni sindacati, in contrasto proprio con le previsioni costituzionali in materia di libertà e pluralismo sindacali: inizia dunque a sgretolarsi il “muro” della esclusività dei Ccnl di Cgil, Cisl e Uil.

E’ possibile scaricare Tribunale di Pavia 26 febbraio 2019 n. 80, est. Ferrari

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