– a cura di Filippo Capurro, Angelo Beretta e Alessia Capella – Novembre 2020 –
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 28/10/2020 n. 137 (G.U. 28/10/2020), recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Il Decreto Legge è entrato in vigore il giorno 09/11/2020 e ha in particolar modo individuato nuovi sostegni economico-sociali a imprese e lavoratori nel corso della crescente diffusione del virus, integrando il Decreto ristori sul quale rinviamo a “Le principali misure per il lavoro del “Decreto Ristori”.
A) Sospensione del pagamento dei contributi (art. 11)
In materia previdenziale il Decreto estende la sospensione dal versamento dei contributi del mese di novembre 2020 anche ai seguenti datori di lavoro privati:
- appartenenti ai settori individuati nella Tabella recante i Codici ATECO di cui all’Allegato 1 del Decreto;
- delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate con ordinanze del Ministro della Salute (c.d. “zona rossa” e pertanto ad oggi: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Calabria), appartenenti ai settori di attività individuati nell’Allegato 2 del Decreto.
I dati identificativi relativi ai suddetti datori di lavoro verranno comunicati dall’Agenzia delle Entrate all’INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
Il pagamento dei contributi sospesi dovrà essere effettuato o in un’unica soluzione entro il 16/03/2021 o, in alternativa, sarà possibile richiedere la rateizzazione del pagamento in 4 rate mensili, con la prima rata da pagare entro il 16/03/2021.
La predetta sospensione, tuttavia, non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
Sulla menzionata sospensione si segnala la Circolare INPS 13/11/2020 n. 129 che ha sostituito la Circolare 128 correggendo un brutto pasticcio.
B) Ammortizzatori sociali (art. 12)
In tema di integrazione salariale, sono prorogati al 15/11/2020 i termini per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 (come previsti dal D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni, in L. n. 27/2020) e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi i quali, in applicazione della disciplina ordinaria, collocati tra il 1° e il 30/09/2020.
La precedente disciplina prevedeva la chiusura delle domande per le casse integrazioni Covid-19 collocate nel corso dell’intero settembre 2020 entro il 31/10/2020.
Quanto ai lavoratori beneficiari delle ulteriori sei settimane dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario FIS e Cassa integrazione in deroga, previsti dall’art. 12 del Decreto Ristori (DL 137/2020), è previsto che essi siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 09/11/2020 (data di entrata in vigore del Decreto Ristori bis). In questo modo viene ampliata la platea di destinatari, potendo coinvolgere anche i neo-assunti nell’applicazione delle misure di integrazione salariale.
Qui forse vi sarebbe da domandarsi come si può attribuire a un lavoratore, assunto ad esempio a ottobre (e quindi in forza al 09/11), il nuovo trattamento di sei settimane di ammortizzatore sociale previsto dal Decreto Ristori, se egli non può beneficiare delle seconde nove settimane del Decreto Agosto (in quanto assunto dopo il 13/07), dato che la fruizione di esse è il presupposto per la fruizione delle nuove sei settimane. Ma finirà che per tali lavoratori l’interpretazione sarà quella di concedere la fruizione delle nuove sei settimane di ammortizzatori che si collocano dopo il 15/11.
C) Sostegno alle famiglie (artt. 13 e 14)
Ulteriori misure sono previste anche a sostegno delle famiglie con esclusivo riferimento alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate con ordinanze del Ministro della Salute (c.d. zona rossa e pertanto ad oggi: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Calabria).
In particolare, in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori lavoratori dipendenti, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione della didattica in presenza.
Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, di un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Il medesimo beneficio è accordato anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
Ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, oltre agli iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (c.d. lavoratori autonomi), si accorda anche un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting fino a un massimo di € 1.000,00, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
La fruizione del bonus per i lavoratori autonomi è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il bonus viene erogato mediante libretto famiglia e non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.
D) Terzo Settore (art. 15)
A sostegno del Terzo settore, si segnala l’istituzione di un Fondo straordinario con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021 per interventi in favore di:
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri Regionali e delle Province Autonome di cui alla legge 11/08/1991, n. 266;
- delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 L. 383/2000;
- nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, d.lgs. 460/1997.
E) Licenziamenti
Il Decreto Ristori-bis nulla dispone in relazione al blocco dei licenziamenti, il cui termine rimane ad oggi fissato alla data del 31/01/2021, salve probabili proroghe.