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– a cura di Filippo Capurro, Angelo Beretta e Alessia Capella – Novembre 2020 – 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 28/10/2020 n. 137  (G.U. 28 ottobre 2020), recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Il Decreto Legge, entrato in vigore in data 29/10/2020, reca diverse misure in materia di Diritto del Lavoro.

A) Ammortizzatori sociali (CIGO, AO e CIGD per Covid-19)

L’art. 12 DL 137/2020 commi da 1 a 8 prevede ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario (FIS) legate all’emergenza COVID-19.

Le nuove 6 settimane dovranno essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16/11/2020 e il 31/01/2021 e, in tale periodo, costituiranno la durata massima che potrà essere richiesta con causale COVID-19.

Eventuali periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del DL 104/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15/11/2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane di cui all’art. 12 del Decreto in commento.

Dette settimane sono riconosciute:

  • ai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane di cui all’art. 1, c. 2, del DL 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto) (D.L. n. 104/2020), decorso il periodo autorizzato;
  • ovvero, ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24/10/2020 relativo alla chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La concessione delle 6 settimane di integrazione salariale richiederà il versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari al:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate per i datori di lavoro che abbiano avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate per i datori di lavoro che non abbiano avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non sarà dovuto:

  • dai datori di lavoro che nel primo semestre 2020 abbiano subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% rispetto al corrispondente semestre 2019;
  • da coloro che abbiano avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019;
  • dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o la limitazione di attività economiche e produttive.

Ai fini dell’accesso alle 6 settimane di integrazione salariale, il datore di lavoro dovrà presentare all’INPS domanda di concessione, autocertificando (ex art. 47 DPR 445/2000) la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione, il contributo addizionale sarà determinato applicando l’aliquota del 18%.

 

B) Esonero contributivo e sospensione dei versamenti contributivi

B.1. Esonero contributivo

Ai sensi dell’art. 12, c. 14 del DL 137/2020, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono le 6 settimane di trattamenti di integrazione salariale di cui al paragrafo a. della presente comunicazione, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (ex art. 3 del DL 104/2020) per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31/01/2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. Contrariamente alla precedente disposizione, in questa occasione il legislatore non prevede il raddoppio delle ore di integrazione su cui calcolare l’esonero che, in relazione al settore di operatività dell’azienda e alla qualifica del lavoratore, potrà ovviamente articolarsi in misura differente.

B.2. Sospensione dei contributi per settori con limitazioni

L’art. 13 DL 137/2020 prevede una sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle misure restrittive del DPCM 24/10/2020.

Per tali datori di lavoro, che devono svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al DL 137/2020, è dunque prevista la sospensione dei versamenti contributivi relativi al mese di novembre 2020.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16/03/2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/03/2021.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determinerà la decadenza dal beneficio della rateazione.

Il successivo art. 16 del Decreto Ristori prevede una specifica disposizione per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, nei confronti delle quali è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.

 

C) Disposizioni in materia di lavoro agile per lavoratori con figli

L’art. 22 del DL 137/2020 modifica l’art. 21-bis del DL 104/2020, in materia di lavoro agile per i lavoratori con figli.

Alla luce delle modificazioni apportate, un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità di lavoro agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di anni 16 (la previgente versione prevedeva un limite di 14 anni) disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi.

La misura è ora applicabile anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità lavoro agile, e comunque in alternativa allo stesso, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio nonché nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza (c.d. Congedi Covid).

Con riguardo all’ipotesi di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori avranno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Con riguardo all’ipotesi di figli fino ai 14 anni, è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. I periodi di assenza dal lavoro sono coperti dalla contribuzione figurativa (come previsto dall’art. 21-bis del DL 104/2020).

Questo beneficio viene riconosciuto per i periodi di congedo straordinario compresi entro il 31/12/2020.

Naturalmente, per i giorni in cui un genitore fruisce dei congedi straordinari o svolge attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non potrà richiedere alcuna delle due misure (Congedo Covid o Smart working).

 

D) Proroga del divieto di licenziamento

L’art. 12, commi da 9 a 11 proroga fino al 31/01/2021 le disposizioni in materia di limitazioni ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Fino a tale data restano pertanto preclusi:

  • l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4, 5 e 24 della L. 223/91 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23/02/2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;
  • indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della Legge 604/66 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge.

Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c., nonché nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (in relazione a tali lavoratori è espressamente previsto che sia riconosciuto il trattamento di Naspi). Questa è, per la verità, un’ipotesi di risoluzione consensuale e non di licenziamento.

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

E) Sostegno economico ai lavoratori

Viene prevista una nuova indennità una tantum, pari a € 1.000,00, destinata a una specifica platea di beneficiari:

  • destinatari del bonus del decreto agosto (articolo 9, DL 104/2020) sono i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il giorno 01/01/2019 e il 17/03/2020, non titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, di NASPI. Il diritto esteso a coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro fra il gennaio 2019 e il 29/10/2020 (entrata in vigore del “Decreto Ristori”), anche in somministrazione, a patto che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. Restano esclusi i titolari di pensione, coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente, coloro che percepiscono la NASpI;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01/01/2019 e il 29/10/2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. Anche in questo caso restano esclusi i titolari di pensione, coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente, coloro che percepiscono la NASpI;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente seguenti requisiti: titolarità nel periodo compreso tra il gennaio 2019 e il 29/10/2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate. Restano esclusi i titolari di pensione e coloro che hanno altro contratto di lavoro subordinato al 29/10/2020;
  • lavoratori intermittenti (di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. 81/2015) che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate tra il 01/01/2019 e il 29/10/2020. Restano esclusi i titolari di pensione e coloro che oltre al lavoro intermittente hanno altro contratto di lavoro subordinato;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il gennaio 2019 e il 29/10/2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere al 29/10/2020. Questi lavoratori devono essere iscritti alla data del 17/03/2020 alla Gestione Separata INPS con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile. Restano esclusi i titolari di pensione;
  • Incaricati alle vendite a domicilio (art. 19 d.lgs. 144/1998), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000,00, e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello spettacolo con  almeno  30  contributi  giornalieri  versati  dal  gennaio 2019 e il 29/10/2020, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000. Tale indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Restano esclusi i titolari di pensione.

La domanda va presentata all’INPS, entro il 30 novembre 2020, tramite modello che verrà predisposto dall’istituto di previdenza. Le varie indennità sopra descritte non sono cumulabili, sono incompatibili con il REM, reddito di emergenza, non concorrono alla formazione del reddito.