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– a cura di Filippo Capurro, Angelo Beretta e Alessia Capella – Agosto 2021 – 

È stata pubblicata la L. 23/07/2021 n. 106 di conversione con modifiche, del DL 25/05/2021 n. 73  (cd. “Decreto Sostegni Bis), recante “Misure urgenti connesse allemergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. A questo Link  è possibile scaricare il testo del Decreto Legge, coordinato con la legge di conversione.

Contestualmente sono state ivi assorbite le misure introdotte dal DL n. 99/2021 (c.d. “Decreto Lavoro e Imprese”), che è stato quindi abrogato.

Inoltre con DL 23/07/2021 n. 105 , recante “Misure urgenti per fronteggiare lemergenza epidemiologica da Covid-19 e per lesercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31/12/2021 e sono state stabilite, tra l’altro, le modalità di utilizzo del c.d. Green Pass oltre che i nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

[Art. 8 DL 72/2021 (“Decreto Sostegni bis”)]

Vengono confermate le misure del “Decreto Lavoro e Imprese” (come si è detto abrogato e integrato al Sostegni Bis) relative alla:

(a) proroga dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale per il settore della moda e del tessile allargato;

(b) proroga della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (in deroga) per i datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs. n. 148/2015

Permangono i relativi limiti del licenziamento.

A questo Link la sintesi che avevamo fatto appunto in relazione al “Decreto Lavoro e Imprese”.

CONTRATTI A TERMINE

[Art. 41 bis, DL 72/2021 (“Decreto Sostegni bis”) di modifica dell’art. 19, d.lgs. 81/2015]

Con l’introduzione dell’art. 41 bis del Decreto Sostegni Bis è stato modificato l’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015, in materia di lavoro a tempo determinato.

In particolare viene stabilito che il termine di durata superiore a 12 mesi, ma, in ogni caso, non eccedente i 24 mesi, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato in presenza di specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81 del 2015.

Il richiamo dell’art. 51 del d.lgs. 81/2015 rinvia:

  • ai “contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • “ai contratti aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Lo scopo della modifica è quello di stimolare la concertazione diretta tra le parti sociali, lasciando il più possibile alla contrattazione, anche aziendale, la previsione di specifiche esigenze che possa giustificare la sottoscrizione di un contratto a termine oltre i 12 mesi.

La modifica produce effetti fino al 30/09/2022.

Dalla lettura della norma sembra che entro tale data debba solo essere apposto il termine al rapporto di lavoro, potendo poi esso scadere successivamente.

Inoltre dal testo della norma la data del 30/09/2022 sembra riferita all’apposizione del termine al contratto ma non anche alle ipotesi di rinnovo e proroga dei contratti, per le quali però pure si applicano le medesime causali previste dall’art. 19 (“Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022). La cosa potrebbe far pensare che anche dopo tale data, i rinnovi come pure le proroghe che richiedano la causale, possano continuare ad effettuarsi con l’uso delle causali previste dai contratti collettivi. (aggiunta del 15/09/2021: Questa interpretazione è stata confermata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Nota INL 14/09/2021 n. 0001363 )

LAVORATORI FRAGILI

[Art. 9, DL 23/07/2021 n. 105]

I lavoratori c.d. “fragili”, sono coloro che si trovano in una condizione di elevato rischio contagio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.

Il DL 105/2021 ha esteso fino al 31/10/2021 (prima il termine era il 30/06/2021) per i lavoratori fragili il diritto alla priorità nello svolgimento del lavoro in modalità agile previsto dall’articolo 26, comma 2-bis, del DL 18/2020.

La tutela dei lavoratori fragili può avvenire anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Ove però il lavoro agile non fosse possibile, i lavoratori sono privi di retribuzione e di qualsiasi sostegno al reddito di natura emergenziale, non essendo più considerabile dal 01/07/2021 l’assenza come ricovero ospedaliero (oltretutto non computabile ai fini del comporto). Infatti, il DL 105/2021 non ha modificato articolo 26, comma 2, del DL 18/2020.

Con riferimento invece agli eventi certificati come malattia conclamata da COVID-19, l’INPS riconoscerà la tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione.

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA

[Art. 6, DL 23/07/2021 n. 105]

E’ stato prorogato fino al 31/12/2021 lo stato di emergenza nazionale.

SORVEGLIANZA SANITARIA

[Art. 6, DL 23/07/2021 n. 105 e Allegato A punto 15]

In forza della proroga dello stato di emergenza prosegue fino al 31/12/2021 l’obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati, di effettuare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei dipendenti maggiormente esposti al rischio di contagio da coronavirus “in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.

È stata infatti prorogata la validità dell’articolo 83 DL 34/2020, che dispone a questo scopo la possibilità di utilizzare i medici del lavoro INAIL da parte delle aziende che non sono tenute, per legge, ad avere un medico competente. Le imprese possono comunque nominare temporaneamente un medico competente per svolgere questa attività, opzione che era già prevista anche nei mesi scorsi prima di quest’ultima estensione dell’obbligo.

“GREEN PASS”

[Art. 3, DL 23/07/2021 n. 105]

A seguito dell’introduzione dell’art. 9 bis, DL 52/2021, sarà possibile svolgere alcune attività solo in caso di:

  • certificazione verde Covid-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
  • guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
  • effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Sono esclusi dalla necessità di avere il green pass:

  • infra dodicenni, per i quali al momento non è attiva alcuna campagna vaccinale;
  • soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Il green pass sarà necessario dal 06/08/2021 per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:

  • servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Vi sono certamente molti dubbi di applicazione della norma per quanto riguarda, ad esempio, le mense nei luoghi di lavoro. Il nuovo art. 9 bis, DL 52/2021 impone il green pass per i servizi di ristorazione, in cui rientra anche quella collettiva.

La verifica viene fatta essenzialmente dagli organizzatori dell’evento, essenzialmente tramite la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando lApp VerificaC19 già scaricabile o le app autorizzate.

L’App preserva la privacy dell’utente, poiché consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione (in questo modo non viene trattato – lato privacy – se la persona ha fatto il vaccino, è esente, se è un guarito da 6 mesi o se ha effettuato test molecolare o antigenico rapido).

Una volta che l’app VerificaC19 mostra graficamente nome, cognome, data di nascita dell’intestatario e conseguente validità del green pass, il verificatore può procedere alla richiesta di un documento di identità valido per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici.

Si attende il DPCM, sentito il Garante Privacy, per definire la questione della corretta gestione dei dati, che si spera arrivi prima del 06/08/2021.

Sul luogo di lavoro, salvo per le professioni mediche (per le quali vi è il DL 44/2021), la vaccinazione, e in generale la presenza delle situazioni di cui al green pass, ha rilievo se indicata dal medico competente nell’ambito delle sue valutazioni in materia a) di idoneità al lavoro; b) di presidi all’ambiente di lavoro.

ZONE A COLORI

[Art. 2, DL 23/07/2021 n. 105]

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal primo agosto i due parametri principali saranno:

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.