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– a cura di Filippo Capurro, Angelo Beretta e Alessia Capella – Maggio 2021 – 

Il “Decreto Sostegni” (DL 22/03/2021 n. 41) è stato convertito dalla Legge 21/05/2021 n. 69, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21/05/2021. A questo Link  è possibile scaricare la versione del Decreto Sostegni coordinata con le modifiche evidenziate in corsivo.

E’ stato poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25/05/2021 il DL 25/05/2021 n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis) con ulteriori misure in materia di lavoro. A questo Link è possibile scaricarlo.

Con riguardo alle principali disposizioni in materia di Lavoro dei due provvedimenti segnaliamo quanto segue.

INDICE

SOSTEGNO ALL’IMPRESA

1. Ammortizzatori sociali

2. Welfare aziendale

3. Contratto di espansione

4. Contratto di rioccupazione

RAPPORTO DI LAVORO

5. Proroga e rinnovo dei contratti a termine

6. Disposizioni in favore dei lavoratori fragili

7. Divieto di licenziamento

8. NASpI

INCENTIVI MIRATI

9. Fondo sociale per occupazione e formazione

10. Indennità per Lavoratori Stagionali, a tempo determinato e sportivi

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

11. Reddito di Cittadinanza e Reddito di Emergenza

 

SOSTEGNO ALL’IMPRESA

1. AMMORTIZZATORI SOCIALI

A) Ammortizzatori sociali nel Decreto Sostegni

[Art. 8, commi da 1 a 7, Decreto Sostegni]

Viene confermata, per le imprese che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di usufruire:

(i) di ulteriori 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale Covid-19 nel periodo compreso tra il 01/04/2021 e il 30/06/2021;

(ii) di ulteriori 28 settimane di cassa integrazione in deroga o di assegno ordinario (FIS) con causale Covid-19 nel periodo compreso tra il 01/04/2021 e il 31/12/2021;

Il tutto, senza alcun “contributo addizionale” a carico del datore di lavoro.

Importanti novità sono introdotte dai commi 2-bis e 3-bis dell’art. 8, in materia di trattamenti di integrazione salariale.

Il comma 2-bis, in particolare, chiarisce che i trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito delle settimane previste dalla legge di Bilancio. Ne consegue che è possibile far decorrere i trattamenti di integrazione salariale già dal 26/03/2021, a condizione di aver usufruito integralmente delle 12 settimane di trattamenti introdotti dalla L. n. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio), evitando in questo modo periodi di scopertura. E’ stato dunque corretta la lacuna che si era cercato di sistemare in via interpretativa già con la Circolare INPS 29/04/2021 n. 72.

Il comma 3-bis proroga alla data del 30/06/2021 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021. Al di fuori di questa casistica, il termine di decadenza è fissato alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

B) Ammortizzatori sociali nel Decreto Sostegni bis

Cassa Integrazione Straordinaria COVID-19 

[Art. 40, commi 1 e 2, Decreto Sostegni bis]

I datori di lavoro privati (che rientrino nel perimetro di applicazione della CIGO) che interrompono o riducono l’attività a  motivo del COVID-19,  e che hanno avuto un calo di fatturato del 50% nel primo semestre 2021 rispetto al primo semestre 2019, possono presentare domanda di CIGS in deroga per una durata massima di 26 settimane, nel periodo compreso tra il 26/05/2021 e il 31/12/2021, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto.

In tal caso, la normativa dispone:

  1. la riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun dipendente, la percentuale non può superare il 90% dell’orario nel periodo per il quale l’accordo è stipulato. Gli accordi collettivi possono specificare le casistiche in cui l’impresa può modificare l’orario lavorativo in aumento, per soddisfare esigenze temporanee di maggior lavoro, con conseguente riduzione del trattamento economico di integrazione salariale;
  2. il trattamento economico di integrazione salariale è invece fissato al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, (senza l’applicazione dei limiti di importo previsti dalla normativa vigente), unitamente alla relativa contribuzione figurativa. Nella determinazione di tale trattamento non si deve tenere in considerazione eventuali aumenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale nei 6 mesi antecedenti l’accordo;
  3. infine non è dovuto alcun contributo addizionale da parte del datore di lavoro.

I trattamenti menzionati sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS monitorerà le domande respingendo quelle che dovessero comportare il superamento della soglia preventivata.

Cassa integrazione ordinaria e straordinaria NON COVID

[Art. 40, commi 3 e 4, Decreto Sostegni bis]

Il Decreto Sostegni bis introduce inoltre un’agevolazione per l’utilizzo della Cassa integrazione ordinaria e straordinaria  – prevista dalla normativa generale di cui al d.lgs. 148/2015 e quindi con causali NON COVID-19 e ovviamente riferita ai datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione di tali ammortizzatori – dal 01/07/2021 al 31/12/2021. Più precisamente è previsto l’esonero dal pagamento del contributo addizionale (peraltro già non dovuto per la causale “eventi oggettivamente non evitabili” ai sensi dell’art. 13, comma 3, d.lgs. 148/2015!).

Come meglio indicato al successivo punto 7, è prevista il divieto dei licenziamenti, per i datori di lavoro beneficiari e per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale.

Cassa Integrazione Straordinaria per cessazione dell’attività

[Art. 45, commi 1 e 2, Decreto Sostegni bis]

E’ prevista la proroga eccezionale di 6 mesi della cassa integrazione straordinaria per le aziende di particolare rilevanza strategica sul territorio, che abbiano avviato processi di cessazione dell’attività, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico.

L’agevolazione è fruibile:

  1. dal 26/05/2021 al 31/12/2021;
  2. previo accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione interessata.

Gli oneri connessi al riconoscimento e all’erogazione di tale misura sono coperti da quota parte del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui infra), appositamente incrementato.

2. WELFARE AZIENDALE

[Art. 6 quinquies, Decreto Sostegni]

Viene prevista la proroga a tutto il 2021 della agevolazione relativa all’importo del fringe benefit “raddoppiato” per il welfare aziendale, che consente ai datori di lavoro di cedere ai propri lavoratori un importo da spendere in beni e servizi. 

Questo fringe benefit non è sottoposto a tassazione in busta paga, anche per tutto 2021, fino a € 516,46 (valore raddoppiato rispetto al limite ordinario di € 258,16), così come già previsto dal “Decreto Agosto” (DL 104/2020).

3. CONTRATTO DI ESPANSIONE

[Art. 39 Decreto Sostegni bis]

Con il Decreto Sostegni bis il contratto di espansione diventa utilizzabile per quest’anno nelle imprese che raggiungono la soglia di 100 dipendenti (il tetto precedente era fissato a 250 per il solo scivolo pensionistico del comma 5-bis dell’articolo 41 del Dlgs 148/2015, e a 500 per fruire anche della cassa integrazione).

Con la modifica prevista, quindi, anche le aziende di minori dimensioni possono accompagnare i dipendenti a pensione e attivare programmi di riqualificazione con ricorso alla CIGS.

Rimane ferma la necessità di raggiungere l’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con le associazioni sindacali nazionali o aziendali (ove esistenti), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 e 2, d.lgs. 148/2015.

4. CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

[Art. 41, Decreto Sostegni Bis]

Viene introdotto in via eccezionale, per i datori lavoro privati (con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico) il contratto di rioccupazione, dal 01/01/2021 al 31/10/2021, che è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato volto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

La condizione per l’assunzione con questo contratto è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Il progetto ha una durata di sei mesi, durante il quale trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2118 c.c.. In caso di mancato recesso il rapporto di lavoro prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Viene riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali , con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e nel limite massimo di importo pari a € 6.000,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Tale esonero spetta a condizione che i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Il  beneficio sarà oggetto di revoca, con conseguente recupero da parte dell’INPS di quanto beneficiato, nel caso in cui il datore di lavoro (a) dovesse recedere dal rapporto di lavoro al termine del progetto individuale di inserimento del dipendente, o (b) nei 6 mesi successivi all’assunzione, dovesse avviare una procedura di licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con il contratto di rioccupazione.

 

RAPPORTO DI LAVORO

5. PROROGA E RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE

[Art. 17, Decreto Sostegni]

Nessuna modifica rispetto alla norma sui contratti a termine, sia quelli a termine ordinari che quelli conclusi a scopo di somministrazione.

Fino al 31/12/2021, prosegue pertanto la facoltà di prorogare o rinnovare – ovviamente consensualmente – i contratti di lavoro a termine, oltre la durata dei 12 mesi e senza una delle causali contenute nell’art. 19, comma 1, d.lgs. 81/2015 [ossia a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, b) esigenze di sostituzione di altri lavoratori, c) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria].

Ciò può avvenire una sola volta e per un periodo massimo (ulteriore rispetto alla durata originaria) di 12 mesi.

Non si terrà inoltre conto dei rinnovi e delle proroghe già avvenute. 

Resta ferma la durata massima complessiva del contratto pari a 24 mesi, come pure la possibilità del rinnovo oltre i 24 mesi effettuato presso l’Ispettorato del lavoro ai sensi dell’articolo 19, comma 3, d.lgs. 81/2015 (cd. “contratto assistito”).

6. DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI FRAGILI

[art. 15, Decreto Sostegni]

La Legge di conversione conferma fino al 30/06/2021 le seguenti misure – tra loro alternative – nei confronti di tutti i dipendenti (pubblici e privati) con immunodeficienze e disabilità certificate (c.d. “lavoratori fragili”):

(i)  la possibilità di svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile;

(ii) nonché l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro alla degenza ospedaliera nel caso in cui detti lavoratori non possano svolgere la prestazione in smartworking o non usufruiscano della cassa integrazione guadagni.

Di rilievo il chiarimento introdotto al primo comma dell’articolo 15 del Decreto Sostegni, con cui si esplicita che non saranno computabili, ai fini del periodo di comporto, i periodi di assenza dal servizio compiuti dai lavoratori fragili a partire dal 17/03/2020 (quindi dall’inizio della situazione di pandemia lo scorso anno) e fino al 30/06/2021.

7. DIVIETO DI LICENZIAMENTO

[Art. 8, commi 9-11, Decreto Sostegni e Art. 40, comma 4, Decreto Sostegni bis]

Rimane confermato il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo e la sospensione delle procedure avviate successivamente al 23/02/2020:

  • per tutti i datori di lavoro fino al 30/06/2021;
  • fino al 31/10/2021 per i datori di lavoro soggetti al regime della Cassa integrazione Covid in deroga (CIGd), dell’assegno ordinario (FIS) e della CISOA (in pratica le imprese piccole e dei settori del terziario e agricolo);
  • per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario  NON COVID fruito entro il 31/12/2021 che, come si è visto al precedente punto 1, beneficia dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale ai sensi del Decreto Sostegni bis. Il comma 4 dell’art. 40 fa riferimento “al datore di lavoro” e dunque, stando al tenore letterale della norma, la richiesta e la successiva fruizione di ammortizzatori NON COVID (ai sensi del d.lvo 148/2015) per una sola unità produttiva sembrerebbe produrre il “blocco” dei licenziamenti nell’impresa nel suo complesso.

Confermate anche le deroghe al divieto dei licenziamenti (nostro precedente contributo al Link )

8. NASpI

[Art. 16, Decreto Sostegni e art. 38, comma 1, Decreto Sostegni bis]

Il testo della Legge di conversione conferma, senza modifiche, le disposizioni riguardanti l’indennità di disoccupazione NASpI. Limitatamente al periodo dal 23/03/2021 al 31/12/2021 viene esteso il diritto al percepimento dell’indennità anche in assenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo.

Il percepimento della NASpI rimane invece vincolato alla sussistenza dei restanti requisiti di cui al d.lgs. 22/2015: a) stato di disoccupazione, b) 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti il periodo di disoccupazione.

Importanti novità introdotte poi dal Decreto Sostegni bis. Per le NASpI decorrenti dal 01/06/2021 al 30/09/2021 sarà sospeso il decalage, ossia la riduzione del 3 per cento mensile, dal quarto mese in poi, dell’assegno di disoccupazione. La misura sarà operativa fino al 31/12/2021.

 

INCENTIVI MIRATI

9. FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE

[art. 9 Decreto Sostegni e art. 45, comma 2, Decreto Sostegni bis]

La Legge di conversione ha confermato altresì il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, quale misura di contrasto alla povertà e di incentivazione dell’occupazione.

Se per l’anno 2021 risultano stanziati 400 milioni di euro, il Decreto sostegni bis ha incrementato la quota destinata al Fondo per l’anno 2021, per un importo pari a 125 milioni di euro.

10. INDENNITÀ PER LAVORATORI STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO E SPORTIVI

[Art. 10, comma 2, Decreto Sostegni e art. 42, comma 2, Decreto Sostegni bis]

Vengono nuovamente confermate anche le indennità per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e per gli sportivi.

In particolare, per i lavoratori del settore turismo e degli stabilimenti termali tanto stagionali quanto a tempo determinato, nonché per i lavoratori dello spettacolo, il Decreto Sostegni bis ha ridotto l’indennità originariamente riconosciuta dal Decreto Sostegni e dalla Legge di conversione. La novella legislativa ha infatti riconosciuto un’indennità di € 1.600,00 in luogo dei precedenti € 2.400,00.

Analoghe condizioni per i lavoratori sportivi, la cui indennità è passata da un variabile compreso tra un minimo di € 1.200,00 a un massimo di € 3.600,00, a un ammontare compreso tra € 800,00 e € 2.400,00.

Restano in ogni caso ferme le condizioni previste dall’art. 10 del Decreto Sostegni, menzionate all’interno del nostro precedente commento (Link ) e richiamate dal Decreto Sostegni bis.

 

SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE

11. REDDITO DI CITTADINANZA e REDDITO DI EMERGENZA

[artt. 11 e 12, Decreto Sostegni e art. 36 Decreto Sostegni bis]

Confermate infine senza modifiche le misure di sostegno alle famiglie, con particolare riferimento al rifinanziamento nella misura di 1 miliardo di euro, del fondo per il Reddito di Cittadinanza.

Quanto al Reddito di Emergenza, il Decreto Sostegni bis si è limitato a prorogare solamente il comma 1, dell’art. 12 del decreto n. 41/2021 e non anche il comma 2.

E’ pertanto previsto il rinnovo, per ulteriori quattro mensilità (giugno, luglio, agosto e settembre 2021), del Reddito di emergenza e l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari (c.d. “REM ordinario”), come indicato nel nostro precedente commento (Link ).

Non è invece stato prorogato il riconoscimento del Reddito di Emergenza per i titolari di Naspi scadute tra il 01/07/2020 ed il 28/02/2021, venendo conseguentemente meno la semplificazione per l’accesso al REM da parte degli ex titolari di NASpI, come originariamente previsto dal Decreto Sostegni.