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La sentenza Cass. 31/05/2021 n. 15118  si riferisce alla intenzione di volere effettuare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo manifestata dal datore di lavoro nella missiva di avvio della procedura di conciliazione preventiva dinanzi all’ITL, ai sensi dell’art. 7, L. 604/1966.

Secondo la pronuncia, tale manifestazione di volontà non può di per sé essere ritenuta elemento per far computare le successive risoluzioni consensuali ai fini del requisito numerico per l’applicazione della procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 L. 223/91.

Interessante, ma mi pare che la motivazione sia davvero molto scarna e il riferimento alla Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20/07/1998 avrebbe imposto argomenti a supporto di questa interpretazione, anche considerando la ben più articolata argomentazione della contraria Cass. 20/07/2020 n. 15401, anch’essa richiamante la direttiva.