– Aggiornamento 26/05/2020 –
A cura degli avv.it Manuel Capurro, Filippo Capurro, Angelo Beretta, Marzia Brianza, Alessia Capella e Francesca Valsecchi, con il coordinamento dell’avv. Isabella Beccaria
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19/05/2020 il decreto-legge n. 34/2020 recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Rilancio).
Il titolo III è dedicato alle “Misure in favore dei lavoratori”.
(1) Ammortizzatori sociali (artt. 68 e 69)
(1.1) Prolungamento del periodo di CIGO, FIS e CIGd
In breve, ecco i nuovi termini:
- 9 settimane per il periodo dal 23/02/2020 al 31/08/2020 → si tratta di quelle già previste dal DL 18/2020 (il Cura Italia);
- 5 settimane ulteriori, sempre per il medesimo periodo dal 23/02/2020 al 31/08/2020, solo per chi abbia interamente fruito del periodo precedentemente concesso di 9 settimane;
- 4 settimane ulteriori, per il periodo dal 01/09/2020 al 31/10/2020.
E’ evidente che può generarsi un vuoto di copertura tra periodi di uso degli ammortizzatori, ossia tra il primo periodo di 14 settimane e il secondo periodo di 4. Si ricorda infatti che gli ammortizzatori sociali potevano essere retrodatati al 23/02/2020 e che tra tale data e il 31/08/2020 vi sono 27 settimane e di queste “solo” 14 hanno copertura assistenziale.
Ciò a eccezione delle imprese del turismo, fiere, congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche, che possono attaccare i diversi periodi.
(1.2) CIGO e FIS
Condizioni
La fruizione è alle medesime condizioni sostanziali previste per le altre settimane (per le quali rinviamo alle nostre precedenti circolari).
Procedura sindacale
Viene reintrodotta la frase che condiziona il riconoscimento della CIGO e del FIS al previo esperimento della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto da svolgere entro i 3 giorni successivi alla comunicazione preventiva. Gli unici soggetti esonerati (come era in origine) sono esclusivamente i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.
Se le domande non vengono depositate entro il 31/05/2020 maggio, la retroattività della cassa o del FIS fino al 23/02/2020 decadono e viene limitata a una sola settimana.
Ovviamente nella legge non vi sono previsioni relative alle aziende che, per il primo periodo di 9 settimane, abbiano già effettuato la consultazione sindacale e/o abbiano firmato un accordo sindacale. E’ tuttavia evidente che la consultazione andrà effettuata nuovamente, ove prevista, e per chi abbia firmato un accordo, andrà firmata quantomeno una integrazione allo stesso che lo adegui alla nuova durata.
Termine di presentazione della domanda
La domanda di CIGO e FIS, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del mese successivo (non più del quarto mese successivo) a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Qualora la domanda sia presentata dopo tale termine, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23/02/2020 e il 30/04/2020 è fissato al 31/05/2020.
Assegno familiare e FIS
Interessante la norma che stabilisce anche per i beneficiari di assegno ordinario FIS, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare.
(1.3) Passaggio da CIGS a CIGO
La nuova durata (=14+4) si applica anche alle aziende in CIGS e che intendano passare alla CIGO.
(1.4) Cassa integrazione in deroga (CIGd)
Durata
La nuova durata (=14+4) si applica anche alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGd).
Termini e modalità
Le relative domande per i periodi oltre le 9 settimane vanno inoltrate all’INPS (non più alle regioni) e sono concesse da quest’ultima.
Nel caso di pagamento diretto (praticamente tutti i casi salve le plurilocalizzate che intendano fare l’anticipo), l’azienda ha tempo 15 giorni per trasmettere la domanda e l’Inps altri 15 giorni per pagare l’acconto.
L’unica ipotesi che non prevede il pagamento diretto della cassa in deroga sembra essere quella prevista dall’articolo 70 (che introduce un nuovo articolo 22, comma 6bis al D.L. 18/2020), in cui sono richiamate le aziende plurilocalizzate che possono essere autorizzate all’anticipo della prestazione con il successivo rimborso da parte dell’Inps.
Le nuove domande dovranno essere presentate solo dal 18/06/2020 ed entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Le domande di CIGd per le aziende c.d. plurilocalizzate continuano a dover essere inviate al Ministero e vengono concesse da quest’ultimo.
Da notare che sarà nei decreti di riparto che verrà stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche social
Viene precisato che la CIGd può essere concessa con le modalità di cui all’art. 7 d.lgs. 148/2015. Tale norma – contenuta nella disciplina generale sugli ammortizzatori sociali non Covid – prevede come modalità principale di pagamento della cassa integrazione l’anticipo da parte dell’azienda, e, peraltro solo per la CIGO, contempla come modalità secondaria, condizionata al sussistere di determinate condizioni (essenzialmente la tensione finanziaria), il pagamento diretto da parte dell’INPS.
Il rinvio a tale norma può far ritenere che, su richiesta dell’azienda plurilocalizzata, il Ministero possa autorizzare anche l’anticipo del trattamento di cassa integrazione in deroga da parte dell’azienda, in sostituzione del pagamento diretto da parte dell’INPS che fino a oggi, per la cassa in deroga, era invece obbligatorio.
(1.5) Calcolo sui giorni effettivi
Con il Msg. INPS 21/05/2020 n. 2101 l’Ente, pur ribadendo il concetto che le settimane concesse (inizialmente 9 che possono incrementarsi fino a 14 entro il 31/08/2020 e altre 4 entro il 31/10/2020) vanno riferite all’azienda e non ai singoli lavoratori, riprende quanto previsto in precedenza e lo reputa applicabile agli interventi CIGO per Covid-19.
Più precisamente è affermato che il conteggio va riferito alle effettive giornate fruite, cosa che ha permesso di superare la rigidità dell’uso della CIGO, ancorata all’intera settimana di calendario, prevedendo la possibilità di conteggiare le singole giornate di sospensione e considerando usufruita una settimana solo in caso di sospensione per sei o cinque giorni, a seconda della distribuzione dell’orario di lavoro.
Un’azienda richiede l’intervento della CIGO per 9 settimane, dal 23 marzo al 23 maggio 2020. Al termine del periodo autorizzato, il datore conta le effettive giornate di cassa integrazione usate, giungendo a computarne 35. Dividendo tale valore per 5 (numero di giorni settimanali in cui è organizzata l’attività) ottiene un utilizzo di 7 settimane, a fronte delle 9 iniziali, con possibilità di richiedere le due residuali, per mezzo di un’istanza di proroga.
Riguardo alle modalità di effettuazione del conteggio, l’Inps ribadisce che si deve considerare fruita una giornata in cui almeno un dipendente, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in cassa, indipendentemente dal numero di lavoratori in forza all’azienda.
(2) Congedi e permessi
(2.1) Congedi parentali (art. 72)
- Il congedo per i genitori di figli di età non superiore ai 12 anni, indennizzato al 50% della retribuzione, è aumentato da 15 a 30 giorni fruibili dal 05/03/2020 al 31/07/2020;
- Il congedo gratuito, protetto dal divieto di licenziamento, prima garantito ai genitori con figli di età compresa solamente tra i 12 e i 16 anni, viene adesso applicato ai genitori “con figli minori di 16 anni”, quindi diventa utilizzabile anche per i genitori di figli di età non superiore a 12 anni che abbiamo esaurito i 30 giorni di cui al punto che precede (almeno così sembra doversi interpretare la norma);
- Bonus baby sitter: aumentato a € 1.200 e copre anche la iscrizione a centri estivi e altri servizi di integrativi per l’infanzia. Mentre passa da € 1.000 a € 2.000 il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico di cui all’art 25, DL n. 18/2020.
(2.2.) Permessi legge 104 (art. 73)
Sono state altresì aumentate a dodici giornate complessive i permessi usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 ex L. n. 104/1992 di cui all’art. 24, d.l. n. 18/2020 (art. 73, d.l. n. 34/2020). In base alla prassi INPS del Cura Italia: 12 spalmati su due mesi.
(3) Lavoro agile (art. 90)
In aggiunta alle disposizione contenute nell’art. 39 DL 18/2020 (come modificate in sede di conversione), viene previsto il diritto al lavoro agile per i genitori di figlio minore di anni 14, purché nessuno dei genitori fruisca di cassa integrazione o indennità di disoccupazione, alla sola condizione che tale modalità sia compatibile con le mansioni da svolgere. I datori di lavoro devono comunicare al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.
Tale diritto è riconosciuto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Si pone il problema dell’onere della verifica dei requisiti soggettivi del lavoratore posti dalla norma. Occorrerà quindi, in assenza di indicazioni più precise da parte degli organi competenti, che il datore di lavoro richieda al lavoratore di fornire apposita autocertificazione, attestante il rispetto dei requisiti richiesti dalla norma.
(4) Licenziamenti
(4.1) Prolungato il periodo di divieto di licenziamento (art. 80)
Il divieto di licenziamenti individuali ex art. 3 della legge 604/66 (che non comprendono quindi i licenziamenti dei dirigenti, giusto per smentire una delle tante fake news in materia) viene modificato ed esteso al periodo di 5 mesi a decorrere dal 17/03/2020 e quindi fino al 17/08/2020.
Stessa efficacia per la sospensione in corso riguardante i licenziamenti collettivi e per le procedure ex art. 7 L. 604/1966.
Dunque coloro che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo dal 23/02/2020 in poi, o che abbiano comunicato alla ITL la intenzione di licenziare per motivo oggettivo e la procedura sia ancora in corso, devono aspettare fino al 17/08/2020 prima di poter proseguire nelle rispettive procedure (non entriamo qui nel merito della teoria della nullità di tali ultime procedure sulla quale vi sarebbe peraltro da osservare).
Considerato che le ITL durante il mese di agosto nemmeno si sogneranno di riaprire, per le procedure ex art. 7 della legge 604/66 se ne riparla a settembre se non, visti i ritardi accumulati e il prevedibile incremento di procedimenti, a ottobre … insomma, un blocco dei licenziamenti individuali che va ben oltre il periodo coperto dalla cassa integrazione con causale Covid-19
(4.2) Revoca dei licenziamenti
E’ prevista la possibilità di revoca unilaterale dei licenziamenti irrogati nel periodo dal 23/02/2020 al 17/03/2020, senza oneri, condizionato alla contestuale richiesta di cassa integrazione a partire dalla data in cui avrebbe avuto efficacia il licenziamento
(4.3) Aiuti per il pagamento di salari per evitare i licenziamenti durante la pandemia (art. 60)
La norma, piuttosto oscura, prevede che le Regioni e Province autonome possano adottare misure di aiuto al fine di contribuire ai costi salariali, compresi contributi INPS e INAIL, fino a un massimo dell’80% degli stessi, per un periodo non superiore a 12 mesi che può retroagire fino al 01/02/2020.
Tali aiuti possono essere combinati con altre misure di sostegno “generalmente disponibili” senza ovviamente che ciò possa generare una “sovracompensazione” dei costi salariali e possono coesistere anche con il differimento dei pagamenti contributivi.
Gli aiuti devono riguardare dipendenti che sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o riduzione delle attività a causa del Covid, ma a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere la propria attività in modo continuativo.
Norma come detto oscura: attendiamo quindi i provvedimenti delle Regioni al riguardo.
(5) Contratti a termine (art. 93)
Nell’ambito di una norma alquanto confusa viene introdotta la possibilità di proroga o rinnovo dei contratti anche in assenza di una delle causali previste all’art. 19, comma 1, d.Lgs. 81/2015, fino al 30/08/2020, limitatamente ai contratti a termine in essere alla data del 23/02/2020.
Ovviamente resta in vigore il limite massimo dei 24 mesi complessivi di lavoro a termine.
(6) Supporto alle imprese in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
(6.1) Finanziamenti alle imprese per la riduzione del rischio da contagio sul luogo di lavoro (art. 95)
La norma prevede il riconoscimento da parte dell’INAIL, dopo un iter burocratico non ancora definito, di finanziamenti per le imprese che abbiano acquistato strumenti per la riduzione del contagio; una norma che rende opportuno seguire con attenzione i provvedimenti dell’INAIL al riguardo, che si suppone arriveranno nelle prossime settimane.
(6.2) Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)
Viene introdotto un credito di imposta fino a Euro 80.000 per chi abbia effettuato gli interventi necessari per far rispettare sul luogo di lavoro le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus.
(6.3) Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)
Viene introdotto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi volti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
(6.4) Sorveglianza sanitaria eccezionale (art. 83)
Viene introdotto l’obbligo per datori di lavoro pubblici e privati di assicurare sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti di soggetti maggiormente a rischio per età, per immunodepressione, per patologie oncologiche, pregresso Covid-19 o comorbilità.
In particolare, per i datori non soggetti all’obbligo di nominare medico competente sono previste due possibilità alternative tra loro
- nominarne uno per il periodo emergenziale;
- oppure demandare l’adempimento ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con proprio medico del lavoro, dietro tariffa da stabilirsi.
Trattandosi di una misura ad hoc, nei confronti dei medici inseriti in azienda per lo stato emergenziale da parte dei datori di lavoro che non hanno obblighi di nomina, non si applicano i divieti di nominare un medico appartenente a struttura pubblica (artt. 39 e 40 d.lgs. 81/2008) né si applicano obblighi spettanti al medico competente ordinario (artt. 25 e 41, d.lgs. 81/200).
L’eventuale giudizio di inidoneità alla mansione determinato dalle patologie ivi indicate non giustifica il recesso datoriale.
(7) Altre disposizioni
(7.1) 600 euro
Sono state confermate per il mese di aprile 2020 le indennità di € 600,00 previste dal decreto Cura Italia per liberi professionisti, co.co.co., lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo.
(7.2) 1.000 euro per i liberi professionisti
Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio pari a € 1000.
(7.3.) “Reddito di emergenza” (art. 82)
Viene inoltre introdotta una nuova misura straordinaria denominata “reddito di emergenza”, riconosciuta ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
(7.4) Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
Viene inoltre introdotta una indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, pari a € 600 per ciascun mese, destinata ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro purché, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato né titolari di pensione. Il riferimento e è ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, ; lavoratori intermittenti, ; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata.
(7.5) Lavoratori domestici (art. 85)
E’ stata riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a € 500,00 ai lavoratori domestici che alla data del 23/02/2020 erano titolari di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a dieci ore settimanali.
I lavoratori domestici non devono però essere conviventi con il datore di lavoro. L’indennità inoltre non è cumulabile con altre indennità riconosciute dal decreto Cura Italia o dallo stesso decreto Rilancio.
(7.6) Fondo Nuove Competenze (art. 88)
Al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, è prevista per l’anno 2020 l’istituzione di un Fondo Nuove Competenze, presso l’ANPAL, avente il compito di finanziare gli oneri datoriali relativi alle ore di formazione, stabilite all’interno di specifiche intese aziendali o territoriali aventi ad oggetto la rimodulazione dell’orario di lavoro in relazione alle mutate esigenze organizzative e produttive
Gli oneri coperti dal Fondo sono comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, nel limite massimo di spesa di Euro 230 milioni. Si attendono in ogni caso i decreti attuativi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per comprendere modalità di applicazione e utilizzo delle risorse.
(7.7) NASpI e DIS-COLL (art. 92)
A beneficio degli ex lavoratori che hanno terminato il godimento della NASpI e della DIS-COLL nel periodo compreso tra il 01/03/2020 e il 30/04/2020, la durata massima viene incrementata di ulteriori 2 mesi.
L’importo che viene riconosciuto ai lavoratori in disoccupazione per questi 2 mesi è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
(7.8) Restituzione di somme da parte del lavoratore (art. 150)
In caso di ripetizione di somme rivelatesi indebite, chi le ha percepite deve restituirle al sostituto d’imposta al netto delle ritenute fiscali subite.
A tal fine viene introdotto il comma 2 bis all’articolo 10 del Tuir, norma che, tra gli oneri deducibili, include alla lettera d-bis del comma 1 le somme restituite al soggetto erogatore che hanno subito tassazione in anni precedenti.
Prima della nuova previsione, il recupero delle ritenute subite sulle somme oggetto di restituzione avveniva attraverso il meccanismo dell’onere deducibile, cioè considerando tali somme come oneri deducibili che abbattevano il reddito dell’anno della restituzione.