– Aggiornamento 01/05/2020 –
A cura degli avv.it Manuel Capurro, Filippo Capurro, Angelo Beretta, Marzia Brianza, Alessia Capella e Francesca Valsecchi, con il coordinamento dell’avv. Isabella Beccaria
Il DL 18/2020 c.d. “Cura Italia” è stato convertito in legge (L. 24/04/2020 n. 27, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29/04/2020, n. 110 S.O.).
A questo Link è possibile scaricare la legge di conversione e soprattutto la versione convertita del DL 18/2020 con evidenziate le modifiche in corsivo.
La legge di conversione ha introdotto alcune rilevanti modifiche che sintetizziamo di seguito.
Sull’impianto originario del DL 18/2020 si veda anche “Decreto “Cura Italia”: gli interventi in materia di lavoro e a sostegno delle imprese” .
(1) AMMORTIZZATORI SOCIALI
(1.1) Lavoratori interessati
Con la legge di conversione, viene confermato l’allargamento della platea dei lavoratori destinatari delle misure per la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e l’assegno ordinario, già previsto dal D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità).
Il testo originario del “Cura Italia” prevedeva che le misure di sostegno al reddito erano destinate solamente ai lavoratori assunti alla data del 23/02/2020.
La legge di conversione conferma la misura successivamente introdotta dall’art. 41 DL 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) per la quale le misure di sostegno del reddito spettano anche ai lavoratori assunti tra il 24/02/2020 e il 17/03/2020.
(1.2) Consultazione sindacale per CIGO e FIS
Con la legge di conversione è stato eliminato l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere l’informativa, la consultazione e l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica.
Un passo in avanti di grandissima rilevanza in un contesto dove il confronto sindacale poteva apparire superfluo in presenza di esigenze oggettive.
Superfluo ma forse non del tutto irrilevante per il sindacato, che poteva tentare di negoziare migliorie all’applicazione dell’ammortizzatore sociale, come ad esempio l’anticipo del trattamento da parte del datore di lavoro, l’integrazione al 100%, l’incidenza sugli istituti indiretti (ad es. 13^) e la maturazione delle ferie sulle ore integrate.
(1.3) Consultazione sindacale per CIGd
Con riferimento alla cassa integrazione in deroga viene specificato che non è necessario alcun accordo sindacale tra organizzazioni sindacali e Regione competente non solo per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti e per tutti i “datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
L’ambito di applicazione degli accordi-quadro tra organizzazioni sindacali e Regioni (già sottoscritte da fine marzo) per la cassa in deroga resta pertanto operativo solamente per i datori di lavoro che occupano oltre 5 dipendenti che non hanno chiuso l’attività.
(1.4) Comuni ex “zona rossa” DPCM 01/03/2020
E’ stato abrogato il DL 9/2018 che aveva previsto gli ammortizzatori sociali con riferimento ai comuni della ex “zona rossa” (DPCM 01/03/2020), in relazione a datori di lavoro ivi operanti o con dipendenti residenti in tali zone.
La legge di conversione ha tuttavia inserito la relativa disciplina nel corpo del “Cura Italia” (DL 18/2020) senza particolari modifiche.
Si ricorda che il trattamento di integrazione salariale è per un massimo di altri 3 mesi; e che la CIGd è 4 settimane. Tali periodi vanno ad aggiungersi alle 9 settimane previste in caso di CIGO, FIS e CIGD.
(1.5.) Proroghe in vista
Pare vi sia intenzione di prorogare i trattamenti di CIGO, FIS e CIGd nel “Decreto Aprile” che ormai diventerà “Maggio”.
(2) INDENNITA’ A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI
Prive di modifiche, inoltre, sono poi le norme del Cura Italia riguardanti la previsione dell’indennità in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA, che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Pare vi sia l’intenzione del Governo di replicare tale pagamento (che ad oggi è previsto solo una tantum, per il mese di marzo), anche nel mese di aprile, con un aumento dell’importo dello stesso fino ad Euro 800, da prevedersi con separato decreto ancora da emanarsi.
Da segnalare inoltre che l’art. 44 bis, introdotto in sede di conversione, riconosce un’indennità mensile aggiuntiva pari ad € 500,00, e per un massimo di tre mesi, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, nonché alla gestione separata, e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (i.e. zone rosse), o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data entro il limite di spesa di € 5,8 milioni per il corrente anno.
(3) RINNOVI E PROROGHE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO – SOMMINISTRAZIONI
Derogando alle previsioni sul contratto di lavoro a termine e comunque nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 31/08/2020, la Legge di Conversione ha stabilito per i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali (CIGO, FIS, CIGd):
- la possibilità di rinnovare o prorogare tali contratti; si ricorda che normalmente il datore di lavoro che attiva ammortizzatori sociali non possono attivare nuovi contratti a termine;
- l’eliminazione del c.d. “stop and go” in caso di rinnovo dei contratti a termine. Non sarà pertanto necessario aspettare 10 giorni (per i contratti con durata fino a 6 mesi) e 20 giorni (per i contratti con durata superiore ai 6 mesi) nel caso in cui vi sia un nuovo contratto di lavoro a termine o somministrato..
Queste facoltà – che riguardano anche anche i contratti a termine a scopo di somministrazione – si ribadisce non sono generalizzate ma valgono solamente per i datori di lavoro che hanno acceduto agli ammortizzatori sociali.
La nuova norma non consente, invece, di attivare ex novo rapporti a termine con soggetti che in precedenza non hanno avuto alcun rapporto contrattuale con il datore di lavoro.
Questa innovazione è molto positiva, ma non risolve un problema comune a tutti i datori, indipendentemente dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali: il rinnovo richiede sempre l’indicazione della causale, al pari della proroga che determina una durata complessiva del rapporto sopra i 12 mesi.
Il Governo ha annunciato l’intenzione di rimuovere il requisito della causale con il “decreto Aprile” che ora, come si è detto diventerà “Maggio”.
Da notare che sussiste un forte dubbio sull’efficacia nel tempo della nuova regola. Infatti la rubrica della disposizione definisce la norma come “interpretativa”, circostanza che consentirebbe una lettura in senso retroattivo della sua efficacia. A ben vedere, tuttavia, questa disposizione non ha un reale contenuto interpretativo: il legislatore, infatti, non risolve alcun contrasto interpretativo ma, in maniera aperta e diretta, modifica (rimuovendolo) un divieto normativo, con un discutibile effetto sanante su fattispecie antecedenti alla sua entrata in vigore.
(4) MALATTIA
La Legge di conversione ha mantenuto invariate le disposizioni previste dal Decreto Cura Italia inerenti l’istituto della malattia determinata da Covid-19.
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato ad assenza per malattia ed è considerato non computabile ai fini del periodo di comporto.
Viene aggiunto che fino al 30/04/2020 per i lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi di legge, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una con- dizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi di legge, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria.
(5) PERMESSI
La Legge di conversione ha altresì mantenuto invariate le disposizioni previste dal Decreto Cura Italia inerenti:
- l’istituto dei congedi da lavoro per i lavoratori che necessitano di assentarsi da lavoro per accudire i figli (art. 23 DL 18/2020);
- i giorni di permesso fruibili ai sensi della L. n. 104/1992 (art. 24 DL 18/2020).
L’unica precisazione aggiuntiva rispetto al Decreto Cura Italia è rivolta alle forze dell’ordine: il personale delle forze di polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze armate e della Polizia Penitenziaria e, per le città metropolitane, la polizia locale, potranno godere di tali giorni di permesso ex L. 104 compatibilmente con le esigenze di servizio e dell’impegno che tali forze ripongono nelle attività correlate all’emergenza, analogamente a quanto già originariamente previsto con riguardo al personale sanitario (art. 24 L. 27/2020).
(6) LAVORO AGILE
La Legge di conversione ha poi ulteriormente allargato il diritto di talune categorie di lavoratori di usufruire la modalità di lavoro agile.
Vengono incluse nelle categorie di lavoratori che hanno diritto a poter lavorare da remoto (oltre ai disabili o coloro che assistono familiari disabili ai sensi della L. 104/1992) anche coloro che sono immunodepressi, mentre sembrerebbe che i familiari di costoro possano solamente aver un diritto alla priorità nell’accoglimento delle istanze – formulate nei confronti dei rispettivi datori di lavoro – a poter lavorare nella modalità del lavoro agile.
Ancora una volta un difetto di chiarezza.
L’estensione è riferita alla fine dell’emergenza epidemiologica nazionale.
(7) LICENZIAMENTI
Circa l’art. 46 che vieta i licenziamenti si osserva.
(7.1) A seguito delle numerose critiche viene modificata la rubrica dell’art. 46 del Cura Italia, che in precedenza erroneamente era “Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti” e ora è “Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”.
(7.2) Altra modifica consiste nella precisazione che il divieto in questione non si applica qualora il personale interessato dal licenziamento sia impiegato nell’ambito di un appalto cessato e venga riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto medesimo.
(7.3) Non vengono risolti i dubbi interpretativi sorti circa la sussistenza o meno del divieto di licenziamento quali ad esempio il licenziamento dei dirigenti e quelli per superamento del periodo di comporto.
(7.4) Fonti giornalistiche riportano l’intenzione del Governo di prorogare, con ulteriore e distinto provvedimento, di ulteriori 60 giorni il divieto in esame, alla luce della probabile estensione delle misure sugli ammortizzatori sociali, anch’essa da stabilirsi.