– Aggiornamento al 25/03/2020 –
A cura degli avv.it Manuel Capurro, Filippo Capurro, Angelo Beretta, Marzia Brianza, Alessia Capella e Francesca Valsecchi, con il coordinamento dell’avv. Isabella Beccaria.
Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario FIS per la causale “COVID-19 nazionale” – Msg. INPS 23/03/2020 n. 1321
In attesa della Circolare che fornirà le istruzioni amministrative, il Msg. INPS 23/03/2020 n. 1321 fornisce le prime indicazioni operative in merito alle modalità di presentazione delle domande di concessione della CIGO e all’assegno ordinario FIS previsti dal DL 18/2020 “Cura Italia”.
Le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e all’assegno ordinario dovranno essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, accedendo al portale INPS (http://www.inps.it) ed utilizzando la nuova causale denominata «COVID-19 nazionale».
In riferimento alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, l’INPS precisa che per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo compreso tra la data del 23/02/2020 e il 23/03/2020 (data di pubblicazione del messaggio), il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione e che pertanto il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e del 23 marzo 2020 è neutralizzato.
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo al 23/03/, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà invece le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
L’INPS ha inoltre chiarito che i datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario FIS o hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite.
In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.
Accordo Quadro della Regione Lombardia per la CIGD
E’ stato sottoscritto l’Accordo Quadro della Regione Lombardia per la concessione della CIGD che consentirà di partire con tale ammortizzatore sociale in Lombardia.
L’accordo si riferisce sia alla Cassa Integrazione in deroga introdotta dal decreto legge 9/2020 (previsti anche per Emilia Romagna e Veneto), sia quelli introdotti dal DL 18/2020 “Cura Italia” .
La Cigd viene riconosciuta anche alle aziende che utilizzano l’assegno di solidarietà dei fondi bilaterali a fronte di una sospensione delle ore teoricamente lavorabili superiore al 60 per cento.
Seguirà un nostro approfondimento.
Congedi parentali, permessi legge n. 104/92, bonus baby-sitting – Messaggio INPS 20 marzo 2020 n. 1281
E’ stato reso disponibile il chiarimento dell’INPS contenuto nel Messaggio INPS 20/03/2020 n. 1281 in materia di congedi parentali, permessi legge 104, bonus baby-sitting.
Il Decreto “Cura Italia” (per il quale si rinvia al relativo Link di questo sito, ha introdotto, tra l’altro, misure a sostegno dei lavoratori e delle famiglie per la gestione di questo periodo emergenziale.
Ferme restando le disposizioni del DL 18/2020, si segnalano di seguito gli aspetti più interessanti del Messaggio INPS 20/03/2020 n. 1281 e del relativo allegato, il quale, per ciascun istituto analizzato, puntualizza i soggetti beneficiari della prestazione e le modalità con cui presentare l’istanza.
(1) Congedo Parentale Straordinario
Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare.
Il messaggio precisa che i congedi straordinari possono essere fruiti nel periodo intercorrente tra il 05/03/2020 al 03/04/2020 (salvo ovviamente successive proroghe) da parte di genitori naturali, a cui sono equiparati i genitori di figli adottati, i genitori di minori in affido o in collocamento temporaneo. La finalità è evidentemente quella di garantire periodi di tutela retribuita prima dell’avvio degli altri ammortizzatori sociali (CIGO, FIS e CIGD).
Vengono poi indicate le peculiarità di ciascun settore (privato, pubblico e autonomo).
(1.1) Nel settore privato
Beneficiari
Il messaggio INPS esplicita i soggetti che possono fruire del congedo e la misura dell’indennità. Trattasi in particolare di:
- genitori con figli di età non superiore a 12 anni (quindi 11 anni e 364 giorni), con riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione e annessa contribuzione figurativa;
- genitori con figli dai 12 ai 16 anni, senza alcuna indennità e senza copertura figurativa;
- genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale; anche in questo caso è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa;
- genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19.
Come fare domanda per i dipendenti privati
Quanto alle modalità di presentazione della richiesta, il messaggio INPS opera alcune distinzioni, diversificando tra soggetti beneficiari della prestazione che hanno già presentato domanda e stanno già fruendo di un periodo di congedo ordinario rispetto a coloro che non hanno ancora presentato alcuna istanza.
I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 05/03/2020, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario”, oppure il prolungamento del periodo di congedo relativo a un figlio portatore di handicap grave, non devono presentare una nuova domanda in quanto i predetti periodi sono convertiti automaticamente dall’INPS nel congedo straordinario COVID-19, con diritto alla relativa indennità.
I genitori non fruitori alla data del 05/03/2020, e che hanno i requisiti di accesso, possono presentare domanda di congedo straordinario tanto al proprio datore di lavoro quanto all’INPS, utilizzando i moduli già in uso.
I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda, anche con efficacia retroattiva (decorrente al massimo dal 05/03/2020) nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima. L’INPS precisa che il modulo telematico sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
Infine, i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
(1.2) Nel settore del lavoro autonomo
Anche in questo caso il messaggio INPS esplicita i soggetti che possono fruire del congedo e la misura dell’indennità, distinguendo tra lavoratori iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS rispetto ai lavoratori autonomi iscritti alle altre gestioni INPS.
Beneficiari
Per gli iscritti alla gestione separata, hanno diritto a richiedere il congedo straordinario:
(i) i genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età, con riconoscimento di un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità;
(ii) i genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale; in tal caso, è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità;
(iii) in entrambi i casi non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.
Per gli iscritti alle altre gestioni INPS, hanno diritto a richiedere il congedo straordinario:
- i genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età con riconoscimento di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto;
- i genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale; in tal caso è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto;
- in entrambi i casi non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva.
Come fare domanda per i lavoratori autonomi
Il Messaggio INPS detta poi regole specifiche per la presentazione delle domande di congedo da parte dei lavoratori autonomi, come di seguito indicato.
I genitori iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS con figli minori di 3 anni (quindi 2 anni e 364 giorni) (oppure con figli minori di 1 anno – quindi 11 mesi e 30 giorni – se iscritti alle Altre Gestioni INPS) possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
I genitori iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni (oppure con figli di età compresa tra 1 anno e fino ai 12 anni se iscritti alle Altre Gestioni INPS) potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo decorrente al massimo dal 05/03/2020, se l’inizio della fruizione è precedente la domanda medesima. L’INPS precisa che il modulo telematico sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
Sussistono altresì regole comuni per i genitori tanto iscritti alla gestione separata INPS e quelli iscritti alle Altre Gestioni INPS:
(i) ove infatti vi siano figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave è già possibile usufruire del congedo COVID-19. In tal caso i beneficiari dovranno presentare apposita domanda, anche con efficacia retroattiva (decorrente al massimo dal 05/03/2020) nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima. L’INPS precisa che il modulo telematico sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione;
(ii) invece i periodi di congedo parentale “ordinario” già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
(1.3) Nel settore pubblico
Il messaggio precisa che le concrete modalità di fruizione e le relative indennità dovranno essere specificate dalla Pubblica Amministrazione medesima con cui intercorre il rapporto di lavoro.
In tale contesto, il lavoratore deve presentare specifica richiesta alla propria Amministrazione di riferimento, seguendo le precisazioni dalla stessa fornite, senza avanzare alcuna istanza nei confronti dell’INPS.
(2) Permessi Legge 104/1992 Covid-19
Il messaggio precisa che i permessi Legge 104/1992 COVID-19 sono pari a 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile 2020, che si vanno quindi a sommare ai 3 giorni mensili già previsti dall’art. 3 della Legge 104/92.
I 12 giorni aggiuntivi possono essere goduti sia frazionati in ore sia consecutivamente nello stesso mese. Viene pertanto data massima flessibilità di godimento per i lavoratori interessati.
Beneficiari
– lavoratori che assistono un familiare con handicap grave
Come fare domanda per i dipendenti privati
- il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile 2020, non deve presentare una nuova domanda. Deve solo indicare i giorni (o le ore) che intende godere;
- il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso per i congedi ordinari;
- i lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili.
Come fare domanda per i dipendenti pubblici
– Anche in questo caso la domanda non deve essere presentata all’INPS. La domanda di permesso è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
(3) Bonus baby-sitter
Il Decreto Cura Italia ha previsto la possibilità di fruire di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.
La prestazione spetta ai seguenti soggetti:
- genitori di figli di età inferiore a 12 anni (quindi 11 anni e 364 giorni) alla data del 05/03/2020;
- genitori con figli oltre il limite d’età di 12 anni compiuti, solo se portatori handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
Il messaggio precisa che ai genitori naturali sono ovviamente equiparati i genitori di figli adottati o interessati dall’affido preadottivo.
Per fruire del bonus, i genitori devono appartenere a una delle seguenti categorie:
- lavoratori dipendenti privati;
- lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle altre gestioni INPS; (iv) lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).
Il bonus per servizi di baby-sitting spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti a specifiche categorie espressamente individuate: (i) medici; (ii) infermieri; (iii) tecnici di laboratorio biomedico; (iv) tecnici di radiologia medica; (v) operatori sociosanitari; (vi) al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Esclusioni ed eccezioni
Il bonus baby-sitter non spetta:
- se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
- se è stato richiesto il congedo parentale straordinario COVID-19.
Il bonus baby-sitter è invece cumulabile:
- con i permessi Legge 104/1992 (sia quelli ordinari sia quelli COVID-19);
- con i congedi parentali straordinari per figli con disabilità grave.
Come fare domanda
Al momento non è ancora disponibile la modulistica ufficiale. L’INPS si è impegnata a metterla a disposizione il prima possibile al fine di erogare in tempi brevi il relativo bonus.
La domanda potrà essere presentata secondo i consueti canali:
- WEB ( www.inps.it che in questi giorni è fortemente rallentato perchè preso d’assalto)
- CONTACT CENTER INTEGRATO
- PATRONATI
Si ricorda in ogni caso che vi è l’obbligo per i beneficiari di registrarsi telematicamente sul sito dell’INPS nella sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”.
Analogo onere di registrazione spetta ai soggetti che prestano i servizi di baby-sitter, che devono esercitare “l’appropriazione” delle somme nell’ambito della medesima procedura.
Nuovo modello di autocertificazione del Ministero dell’Interno
Il Ministero dell’Interno, con Circolare del 23/03/2020, ha aggiornato il modello di Autocertificazione in considerazione delle nuove disposizioni previste dal DPCM dello scorso 22/03/2020 nonchè dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020. Quali sono gli aggiornamenti?
Il DPCM del 22/03/2020 ha previsto che gli spostamenti possono essere effettuati solamente per i seguenti 3 motivi:
- comprovate ragioni lavorative;
- esigenze di assoluta urgenza;
- situazione di necessità;
- motivi di salute.
E’ stata eliminata la possibilità di giustificare gli spostamenti in ragione del rientro tout court nel luogo di domicilio, abitazione o residenza. Conseguentemente il rientro è consentito solo “nel caso in cui lo spostamento all’esterno è connesso ai motivi legittimanti di cui sopra”. Non è pertanto sufficiente a giustificare il “rientro a casa” la prova del luogo di destinazione (es. residenza), visto che le forze di pubblica sicurezza avranno il diritto di accertare in ogni caso il motivo per cui la persona è uscita dalla propria abitazione.
Anche in questo caso è sempre consigliabile avere l’autocertificazione compilata con sé anche se le forze di pubblica sicurezza hanno l’obbligo di fornire copia del relativo modello al momento del controllo.