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– Aggiornamento al 22/03/2020 –

A cura degli avv.it Manuel Capurro, Filippo Capurro, Angelo Beretta, Marzia Brianza, Alessia Capella e Francesca Valsecchi, con il coordinamento dell’avv. Isabella Beccaria.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/03/2020 il DPCM 22/03/2020  recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

(1) Periodo di efficacia e coordinamento con altri provvedimenti

(1.1) Il provvedimento produrrà effettiva dal 23/03/2020fino al 03/04/2020.

(1.2) Esso è applicabile sull’intero territorio nazionale.

(1.3) Rimangono in vigore il DPCM 11/03/2020 Link, nonché l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20/03/2020 . I relativi termini di efficacia sono prorogati sempre al 03/04/2020.

(1.4) Vi è poi la questione del rapporto con le ordinanze regionali emesse in questi giorni. Per la Regione Lombardia vi è, ad esempio, l’Ordinanza 21/03/2020 n. 514 , integrata dall’Ordinanza 22/03/2020 n. 515 . Fortunatamente, salvo che per l’attività degli studi professionali dei quali si dirà, non sembrano vi siano, “in concreto”, reali situazioni di conflitto tra le diverse disposizioni.

Può sostenersi la prevalenza del DPCM sulle ordinanze dei  Presidenti di Regione e la cedevolezza di queste ultime ogniqualvolta si pongano in contrasto con le disposizioni emanate dal Capo dell’Esecutivo. Il DL n. 6/2020 (convertito in L. 13/2020) disciplina le modalità attraverso le quali il Parlamento nazionale ha deciso di affrontare la crisi propagatasi a seguito della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Il Legislatore nazionale ha deciso d’investire le “autorità competenti” della responsabilità di “adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione .epidemiologica”. Il Parlamento, allo stesso tempo, ha individuato le fonti di disciplina di contrasto al Coronavirus – e quindi anche le autorità competenti a intervenire – in uno o più decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle ordinanze del Ministro della Salute e nelle ordinanze dei Presidenti delle Giunte regionali.

Il secondo comma dell’articolo 3 del DL n. 6/2020 si è fatto carico, molto opportunamente, di disciplinare i rapporti fra le predette fonti e ha stabilito che il Ministro della Salute e i Presidenti di Regione possono emanare ordinanze solo nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e nei casi di estrema necessità ed urgenza.

Quindi siamo in presenza di un rapporto dinamico e mobile tra le fonti, ma non indiscriminato e discrezionale.

(2) Attività sospese e attività consentite

Per il lavoro e le imprese le disposizioni di interesse sono le seguenti.

(2.1) Attività produttive industriali e commerciali

i) Vengono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 (si veda in fondo al DPCM), le quali possono comunque pro­seguire se organizzate in modalità a distanza o con lavoro agile.

ii) Restano operative le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività consentite contenute nell’allegato 1 nonché dei servizi di pubblica utilità. La disposizione appare per molti versi generica e andrà valutato caso per caso se effettivamente sussiste il richiesto requisito della “funzionalità”. E’ inoltre conferito potere ai singoli Prefetti delle Province interessate di sospendere tali attività funzionali.

iii) Le imprese le cui attività sono sospese possono completare le attività ne­cessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il 25/03/2020. 

iv) Per le attività commerciali (al dettaglio), vale quanto già disposto dal DPCM 11/03/2020  e dall’Ordinanza del Ministro della salute del 20/03/2020 .

v) Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente eserci­tata sulla base della dichiarazione resa.

Sono consentite le  attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale previa autorizzazione dei Prefetti.

C’è da auspicare che le sopra menzionate valutazioni prefettizie (sia riferite a questo punto sia al precedente punto ii) siano effettuate in modo attento e responsabile, anche se in effetti, da un lato l’urgenza e dall’altro l’estrema delicatezza anche tecnica di queste analisi, potrebbe non favorire valutazioni ponderate.

(2.2) Attività professionali

Proseguono le attività professionali, che quindi non vengono sospese.

Restano tuttavia ferme le precauzioni operative già in vigore (art. 1, comma 7, DPCM 11/03/2020), e quindi il massimo utilizzo del lavoro agile, l’incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva (deve ritenersi ove non siano utilizzabili gli ammortizzatori sociali previsti dai decreti legge 9/2020 e 18/2020 che si stanno progressivamente attivando, misure di sicurezza anticontagio etc..

La menzionata Ordinanza della Regione Lombardia 21/03/2021 n. 514  aveva, per la verità, già stabilito che “Sono chiuse le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. 

Nonostante le proteste degli Ordini professionali per tale limitazione, è forse possibile un’interpretazione che contemperi tutti gli interessi in gioco (salute e diritti della persona), considerando leciti gli spostamenti relativi alle attività, o quando esse risultano indifferibili e urgenti (ad esempio consulenza in merito alle ordinanze e ai decreti emanati per fronteggiare l’emergenza su cui i clienti chiedono chiarimenti ed alle relative problematiche applicative, oppure quando esse siano sottoposte a termini che scadono nel periodo di sospensione o nella (ragionevolmente) immediata prossimità della sua scadenza. La presenza del segreto professionale renderà le verifiche non sempre facili, ma si auspica che la responsabilità di professionisti e delle forze dell’ordine ovvierà a qualche neo nella formulazione delle disposizioni. Inoltre, non va dimenticato che sono comunque leciti, in questi giorni, gli spostamenti per ragioni improrogabili relative alla chiusura dello studio (privacy, ritiro fascicoli su cui lavorare in modalità smart work, valori e chiavette per firme digitali).

(2.3) Pubbliche amministrazioni

Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto in sede di DL 18/2020 “Cura Italia” (art. 87). 

(2.4) Servizi di pubblica utilità

Proseguono i servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali meglio precisati alla lett. e) del provvedimento, previa specifica procedura di comunicazione al Prefetto.

(2.5) Attività funzionali a fronteggiare l’emergenza

Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza; 

La disposizione è molto generica ma può ritenersi che essa abbia una funzione di chiusura, riguardando tutte le attività non espressamente consentite che siano, comunque, direttamente o indirettamente, orientate allo svolgimento delle attività pubbliche e private di contrasto in atto, sia a livello sanitario sia a livello di erogazione dei servizi e delle forniture ritenuti essenziali. 

(3) Igiene e sicurezza

Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno rispettare i contenuti del Protocollo di cui all’Accordo Governo Parti Sociali del 14/03/2020, in relazione al quale si rinvia, sul nostro sito, a “Accordo Governo – Parti Sociali per il contrasto al Coronavirus”  e a “Covid-19: l’acquisizione da parte del datore di lavoro di informazioni attinenti alla salute dei lavoratori e di terzi” .

(4) Ricadute sul lavoro

(i) E’ consentito alle persone fisiche di trasferirsi o spostarsi anche al fuori del Comune di residenza, con mezzi di trasporto pubblici o privati, per comprovate esigenze lavorative (o di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute) . Naturalmente questa facoltà deve essere coordinata e circoscritta, in relazione al fatto che le attività lavorative aperte sono fortemente ridotte e con esse le “comprovate esigenze lavorative”.

(ii) E’ fatto riferimento alla possibilità di proseguire le attività inibite se organizzate in modalità a distanza o, alternativamente, con lavoro agile. Evidenziamo la netta differenza tra telelavoro (lavoro a distanza) e lavoro agile (sul quale rinviamo su questo sito al punto 4 di “Decreto “Cura Italia”: gli interventi in materia di lavoro e a sostegno delle imprese”) . Al momento è inutile porsi problemi, potendosi proseguire come già si è fatto in questi giorni, ossia, verosimilmente con il lavoro agile.

(iii) Per i lavoratori che le imprese potranno comunque utilizzare gli ammortizzatori sociali già previsti dai DL 9/2020 e 18/2020. Si rinvia su questo sito a “Decreto “Cura Italia”: gli interventi in materia di lavoro e a sostegno delle imprese”  e a Chiarimenti dell’INPS sugli ammortizzatori sociali e altre novità” .

(iv) Per il resto rimangono in vigore le disposizioni straordinarie di cui abbiamo dato conto nei giorni scorsi e rinvenibili in questo sito, nella sezione news.

Scarica il DPCM 22/03/2020

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