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– a cura di Filippo Capurro – Marzo 2019 –

Nella sentenza che qui si segnala (Cass. 11/02/2019, n. 3896) la Suprema Corte ha affermato il principio per il quale il giudice, quando viene chiamato a decidere sulla legittimità di una sanzione disciplinare, non può rideterminarne la misura ove pure la ritenga sproporzionata (in tal senso anche Cass. 29/10/2015 n. 22150).

Il motivo di tale statuizione è che il potere di infliggere le sanzioni disciplinari spetta esclusivamente al datore di lavoro, che è anche l’unico soggetto che può proporzionarne l’entità alla gravità dell’illecito contestato.

Interessante è anche una precisazione contenuta nella pronuncia, per cui questo principio generale risente di due eccezioni:

  1. se il datore di lavoro, nell’applicare la sanzione, ha superato il massimo edittale. In tal caso, il giudice è legittimato a ricondurre la sanzione stessa entro tale limite; 
  2. se il datore di lavoro, nell’ambito del giudizio di annullamento di una sanzione disciplinare, ne chieda la riduzione, indicando però con precisione il provvedimento alternativo da applicare. Il giudice che riduca la sanzione, in tal caso, non si sostituisce al datore di lavoro ma ne accoglie una domanda. 

In questo senso si veda anche Cass. 13/04/2007 n. 8910. 

Osservo però che l’impugnazione può essere effettuata altresì in via arbitrale avanti all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ai sensi dell’art. 7, L. 300/1970, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato. Si tratta questo di un arbitrato irrituale nel quale agli arbitri è devoluto il potere di comporre la vertenza tramite la sottoscrizione di un contratto. In questo caso il lodo – deliberato a maggioranza degli arbitri – può pertanto anche modificare il provvedimento, come è ad esempio una derubricazione della sanzione.

Nella mia esperienza di Presidente di Collegi disciplinari posso confermare che questo esito non è infrequente.

Sul tema qui trattato sia consentito anche rinviare a una mia breve riflessione: “Qualche nuova prospettiva sui provvedimenti disciplinari (nel settore privato)” .

Scarica Cass. 11 febbraio 2019 n. 3896

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